Delibere Irpef al sicuro solo dopo il 7 giugno

Fonte: Il Sole 24 Ore

Per “blindare” le delibere che ritoccano l’addizionale Irpef e sfruttano lo spazio di manovra aperto dal decreto legislativo sul federalismo municipale è meglio attendere il 7 giugno. Le decisioni votate prima, secondo una risoluzione in arrivo dal ministero dell’Economia (si veda Il Sole 24 Ore del 15 aprile) si dividono in due: quelle votate prima del 7 aprile, data di entrata in vigore del decreto con il nuovo Fisco comunale, saranno considerate illegittime, mentre quelle votate tra 7 aprile e 7 giugno secondo Via XX Settembre saranno «legittime» ma «sospese». Anche in questo secondo caso, poi, il Comune si espone al pericolo di contenzioso, strutturalmente elevato nel nostro Paese, e rischia di conseguenza di perdere gli effetti desiderati nei bilanci. A conti fatti, di conseguenza, gli aumenti dell’aliquota si tradurranno in un incremento del gettito effettivo per le casse dei Comuni solo nel 2012. La questione nasce dalla formulazione della norma (articolo 5 del Dlgs 23/2011) che consente ai Comuni dove oggi l’aliquota non è stata introdotta, oppure è fissata a un livello inferiore al 4 per mille, di applicare aumenti annui fino al 2 per mille, senza comunque superare il tetto del 4 per mille. La regola prevede infatti l’adozione di un regolamento statale che disciplini la graduale cessazione del “blocco” circa la possibilità di istituire o aumentare l’addizionale in esame. È vero che il Dlgs fissa la griglia possibile per gli aumenti anche a prescindere dal regolamento, ma il testo dell’articolo sembra comunque indicare l’esigenza di attendere i tempi previsti per l’emanazione del nuovo decreto. Lo sblocco parziale con il limite del 2 per mille scatta infatti «nel caso di mancata emanazione del regolamento…nel termine indicato», vale a dire entro 60 giorni dall’entrata in vigore, il 7 aprile scorso, del Dlgs 23. Com’è stato notato, anche la Finanziaria 2007 (articolo 1, comma 142 della legge 296/2006) aveva consentito ai sindaci di sbloccare le aliquote del-l’addizionale Irpef “anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2”, ma con una differenza; in quel caso, infatti, non si faceva riferimento alla mancata emanazione entro un dato termine. Sulla questione è attesa ora la risoluzione del ministero dell’Economia, che a quanto risulta dalle anticipazioni è possibilista circa l’eventuale approvazione della delibera comunale tra il 7 aprile e il 7 giugno: in tal caso il provvedimento sarebbe legittimo ma «sospeso». La soluzione è tuttavia opinabile in quanto una delibera sospesa – e quindi inefficace – non consentirebbe di iscrivere a bilancio le maggiori entrate previste. Il nodo non è secondario, perché ovviamente l’entrata iscritta a bilancio, una volta diventata illegittima a causa della sospensiva, non potrebbe più finanziare le spese coperte in questo modo nel bilancio stesso. Appare indispensabile, quanto meno, operare una variazione di bilancio, seguendo una procedura zoppicante nella chiusura di uno dei preventivi tecnicamente più difficili negli ultimi anni. Seguendo la tesi del ministero dell’Economia i Comuni – per porsi al riparo dal rischio illegittimità – sarebbero nei fatti costretti ad approvare dal 7 al 30 giugno una seconda delibera di convalida della prima, con inutile spreco di tempo e risorse. Perciò è senz’altro consigliabile attendere il 7 giugno, data peraltro perfettamente compatibile con i nuovi termini del bilancio preventivo, che scadono il 30 giugno dopo l’ultima proroga concessa con decreto dal Viminale. In ogni caso, le delibere adottate per l’anno 2011 inizieranno a produrre effetti, in termini di maggior gettito, solo dal 2012. Sul punto va evidenziato che la parte finale dell’articolo 5 Dlgs 23/11 stabilisce l’inefficacia delle delibere ai fini della determinazione dell’acconto (pari al 30%), anche perché non sarebbe stato possibile per quest’anno rispettare la partenza dal mese di marzo, stabilita dal Dlgs 360/98. Resta per i Comuni l’introito relativo al saldo, importo che tuttavia sarà determinato all’atto delle operazioni di conguaglio (dicembre 2011) e trattenuto in un numero massimo di undici rate a partire dal periodo di paga successivo (gennaio 2012). Insomma, le casse comunali dovranno attendere ancora un anno.

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