Definizione di prima casa più stringente rispetto all’Ici

Fonte: Il Sole 24 Ore del lunedì

La nozione di abitazione principale nell’Imu è diversa da quella valida ai fini dell’esenzione Ici. Si considera tale, infatti, l’unica unità immobiliare nella quale il contribuente dimora e risiede anagraficamente. Occorre quindi la coincidenza di dimora e residenza anagrafica. Ne deriva che se il soggetto passivo risiede in un comune ma, per ragioni di lavoro, dimora abitualmente in un Comune diverso, l’abitazione principale Imu non sarà in nessuno dei due. Inoltre, in presenza di due unità autonomamente accatastate – anche se destinate unitariamente a dimora della famiglia – i benefici Imu si applicano solo a una delle due, a meno che non si dimostri di averne richiesto l’accatastamento unitario.
Una certa attenzione va posta in caso di sdoppiamento di residenza tra coniugi non separati. Secondo l’interpretazione delle Finanze (3/DF/2012), occorre distinguere a seconda che lo sdoppiamento avvenga nell’ambito dello stesso comune oppure di due comuni differenti. Se i due coniugi acquisiscono residenze diverse nello stesso Comune, le agevolazioni potranno trovare applicazione solo per uno dei due immobili a scelta dei contribuenti. Se invece le due residenze sono in Comuni diversi ad entrambi gli immobili spetteranno l’aliquota ridotta e la detrazione d’imposta, a condizione ovviamente che alle residenze corrispondano anche le dimore abituali dei coniugi.
Nessun problema si pone invece nel caso in cui il figlio risieda in un immobile di sua proprietà nello stesso Comune di residenza dei genitori. In tale eventualità, le agevolazioni Imu troveranno ingresso sia per l’immobile dei genitori sia per quello di proprietà del figlio.
In presenza di coniugi separati, occorre ricordare che, ai soli fini Imu, il coniuge assegnatario dell’ex casa coniugale si considera titolare del diritto di abitazione sull’immobile. Ne deriva che il bene dovrà essere assoggettato ad Imu per intero in capo all’assegnatario, a prescindere dalle quote di proprietà. Se vi sono figli conviventi di età non superiore a 26 anni, si potrà fruire della maggiorazione di 50 euro a figlio. Il coniuge non assegnatario potrà liberamente disporre delle agevolazioni Imu con riferimento all’immobile di proprietà in cui egli risiede e dimora, anche se il bene si trova nello stesso Comune dell’ex casa coniugale.
Il comodato d’uso della casa in favore dei parenti, invece, non ha diritto più ad alcuna agevolazione di legge. Questa fattispecie era esente ai fini Ici, se regolamentata per tempo dal Comune, mentre nell’Imu è soggetta alla disciplina generale. Ciò comporta l’applicazione dell’aliquota ordinaria dello 0,76%, senza nessuna detrazione. D’altro canto, i Comuni non possono assimilare il comodato d’uso al l’abitazione principale, poiché manca una espressa disposizione autorizzativa. Le uniche ipotesi di assimilazione previste dalla legge riguardano le unità immobiliari non locate possedute da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero e quelle dei cittadini italiani iscritti all’Aire. Allo scopo, però, occorre una delibera regolamentare del Comune: se il Comune si avvale di tale facoltà, a queste unità immobiliari si applicheranno l’aliquota ridotta e la detrazione d’imposta. Inoltre, alla pari di quanto accade per l’abitazione principale vera e propria, anche le abitazioni assimilate saranno escluse dalla quota d’imposta erariale.
Ci sono poi due casi di estensione delle agevolazioni di legge che non danno tuttavia luogo ad una assimilazione all’abitazione principale. Si tratta degli immobili delle cooperative a proprietà indivisa, assegnate ai soci della stessa, e degli Iacp. Per ciascuna di tali unità trova applicazione la detrazione base di 200 euro, ma l’aliquota di riferimento resta lo 0,76%, salvo diversa deliberazione comunale.

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