Dalla gestione gravemente negligente dei P.I.P. può scaturire la responsabilità erariale

Il focus dell’esperto sulla sentenza della Corte dei conti (Sez. giurisd. Umbria), del 28 novembre 2023, n. 83

12 Dicembre 2023
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di MARIO PETRULLI

Può determinare l’insorgenza di responsabilità erariale la gestione gravemente negligente di un piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P) che determina, in capo al Comune, costi per opere di urbanizzazione superiori alle entrate: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. giuris. Umbria, nella sent. n. 83/2023, depositata lo scorso 28 novembre.
Come è noto, infatti, gli artt. 27 e 35, comma 12, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, applicabili al P.I.P., disposizioni le quali costituiscono un presidio copertura dei costi sostenuti dalla PA, per l’espropriazione e la realizzazione di infrastrutture in aree da assegnare a soggetti privati. L’operazione sostenuta dev’essere in pareggio, determinante un esatta corrispondenza fra gli oneri sopportati dalla parte pubblica per l’acquisizione e la predisposizione di infrastrutture nelle aree ed i corrispettivi dovuti dai privati beneficiari; peraltro, come evidenziato dai giudici, il pareggio imposto dalla normativa deve essere riferito a tutte le risorse pubbliche investite nel piano (compresi, ad esempio, eventuali contributi regionali), vieppiù in ragione della costituzionalizzazione del principio dell’equilibrio di bilancio, da intendersi riferito al complesso delle PA. Il differenziale rappresenta, dunque, danno erariale risarcibile.
Nel caso specifico, la complessa vicenda oggetto di valutazione da parte dei giudici, aveva registrato i seguenti fatti salienti, oggetto di stigmatizzazione da parte dei giudici contabili:

  • l’Ente non si era attivato per la risoluzione del contratto di assegnazione di quei lotti di terreno nei quali non sarebbero state realizzate strutture produttive;
  • alcuni lotti sono stati ceduti in seguito a trattativa privata, senza espletamento di procedura comparativa.

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