Costituzione di un nuovo gruppo consiliare: gruppo misto

Riveste importanza il parere rilasciato dal Servizio Consulenza della Regione Friuli Venezia Giulia (3 gennaio 2017, prot. 275) in materia di costituzione di un nuovo gruppo consiliare (Gruppo misto).
La materia dei gruppi consiliari, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del TUEL, è disciplinata dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale “nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto”, essendo riconosciuta ai consigli piena autonomia funzionale ed organizzativa. Pertanto, le problematiche relative alla costituzione e al funzionamento dei gruppi consiliari devono essere valutate alla stregua delle specifiche norme statutarie e regolamentari di cui l’ente si è dotato.

Il gruppo misto è un gruppo consiliare con carattere residuale, nel quale confluiscono i consiglieri, anche di diverso orientamento, che non si riconoscono negli altri gruppi costituiti, o che non possono costituire un proprio gruppo per mancanza delle condizioni previste dallo statuto o dal regolamento e la cui costituzione non dovrebbe essere subordinata alla presenza di un numero minimo di componenti.

>> Consulta il parere 3 gennaio 2017, prot. 275.

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