Consulenti dell’organo straordinario di liquidazione: l’atto di orientamento

È disponibile l’atto di orientamento ex art. 154, comma 2, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sui consulenti dell’organo straordinario di liquidazione di cui all’articolo 253 del TUEL. A redigere l’atto di orientamento è l’Osservatorio sulla finanza e contabilità degli Enti locali presso il Ministero dell’Interno.

Come si può leggere in sede di premessa all’atto “L’Organo straordinario della liquidazione di cui all’art. 252 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, preposto alla particolare procedura di liquidazione, intesa, nel contempo, al risanamento della situazione economico-finanziaria dell’Ente locale e ad assicurare il concorso dei creditori nella liquidazione, sulla base dei rigorosi criteri fissati dalla legge, ha assunto una sua specifica fisionomia ordinamentale, anche tenendo conto del contesto della riorganizzazione dei livelli di governo locale operato con la riforma del Titolo V della Costituzione, e ciò a seguito dell’abrogazione della norma che assegnava al Ministero dell’interno il potere di decisione del ricorso gerarchico improprio avverso le sue determinazioni di esclusione dal piano di rilevazione dello stato passivo (art. 7, comma 1 bis, del d.l. 29 marzo 2004 n. 80, come modificato dalla legge di conversione 28 maggio 2004) e l’attribuzione della cognizione al giudice amministrativo (salva la possibilità di proporre, per i medesimi motivi, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica)”.

>> CONSULTA L’ATTO DI ORIENTAMENTO INTEGRALE.

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