Consiglio regionale in regime di prorogatio: illegittima l’approvazione del Piano di gestione dei rifiuti

La vicenda
Il consiglio regionale del Veneto ha approvato, in regime di prorogatio, il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali. Alcune aziende si sono rivolte al TAR, in quanto tale Piano risulta adottato in un periodo di tempo in cui sarebbe ammissibile l’approvazione dei soli atti indifferibili e urgenti. La Regione Veneto ha contestato tale argomentazione, evidenziando come il potere di emanare solo atti indifferibili e urgenti, risulterebbe circoscritto solo alle ipotesi di scioglimento anticipato del consiglio regionale ai sensi dell’art. 55, comma 3, dello Statuto, non applicandosi all’ipotesi, come nel caso di specie, il cui il consiglio aveva esaurito il quinquennio di durata dei poteri dello stesso organo.

La pronuncia del TAR
Il TAR Veneto, con la sentenza n. 271 del 2016, ha accolto il ricorso, evidenziando, in primis, come i principi in materia di prorogatio siano applicabili sia nell’ipotesi di prorogatio per scadenza naturale degli organi regionali (art. 33, comma 2, dello Statuto), sia nell’eventualità di una cessazione anticipata del presidente della giunta, stante l’inesistenza sul punto di una specifica disciplina regionale idonea a prevedere un differente regime nell’ipotesi di scadenza naturale dello stesso consiglio regionale rispetto alla cessazione disciplinata dall’art. 55 citato. Inoltre, precedenti pronunce hanno già evidenziato che il piano di gestione dei rifiuti “avendo natura di atto di pianificazione, eccede l’ordinaria amministrazione dell’ente e non può pertanto essere adottato allorché il detto organo versa in regime di prorogatio (Cons. Stato, sez. V, 16.4.2003, n. 1948)”.

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