Niente più discriminazioni, nella fruizione dei congedi parentali, tra personale a tempo indeterminato e precari del comparto scuola. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, Sezione lavoro, con la sentenza numero 17234/10 depositata ieri. I giudici, nel dirimere la controversia tra una dipendente a tempo determinato e il ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha statuito che il Contratto collettivo di lavoro del 2001 ha soppresso ogni riferimento al precedente Ccnl (del 1995) anche per rimando, equiparando esplicitamente tutte le posizioni del personale. Il caso era sorto dopo che un’ex precaria di Arezzo,entrata in servizio poco dopo la sottoscrizione dell’accordo collettivo del 2001, aveva proposto ricorso al giudice del lavoro per vedersi riconoscere l’intera retribuzione ? come previsto per i dipendenti di ruolo ? per il periodo di astensione per maternità obbligatoria e facoltativa ( in totale cinque mesi e tre settimane) e per gli ulteriori 8 giorni di congedo per malattia del bambino. Il ministero, in applicazione dei parametri fissati nel Ccnl del 1995 per i lavoratori a tempo determinato, aveva invece ragguagliato la retribuzione all’80% durante la “obbligatoria”, e al 30% nel corso della “facoltativa”. Nei due gradi di merito i tribunali avevano riconosciuto le ragioni della precaria, decisioni a cui il ministero si è opposto, invano, fino al terzo grado. La Sezione lavoro di piazza Cavour ha infatti enunciato il principio di diritto secondo cui «le disposizioni in tema di congedi parentali all’articolo 11 del Ccnl del 15 marzo 2001 del personale del Comparto scuola (nella fattispecie i commi 3, 5 e 6), fatte salve le condizioni di miglior favore dell’articolo 1 comma 2 del dlgs 151 del 2001, vanno interpretate nel senso che sono dirette a tutto il personale dipendente, senza distinzione alcuna tra personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato ». Secondo il ministero, invece, la norma di equiparazione invocata dalla ricorrente – e comunque poi avallata dai giudici di legittimità – era smentita dal contratto collettivo di lavoro siglato nel 2003,che all’articolo 19 prevedeva che al personale a tempo determinato si applicassero disposizioni più restrittive in materia di congedi parentali. Norma che, a giudizio della Cassazione, ha invece «il significato di una semplice precisazione » in materia di ferie, permessi e assenze dei precari, precisazione esplicitata dalle parti «per rendere indiscutibile la loro volontà», ma «senza nulla smentire quanto già previsto dall’articolo 11 del Ccnl del 2001», che appunto equipara i congedi parentali tra precari e personale di ruolo.
Congedi parentali «pieni» anche per gli insegnanti precari
Cassazione. Nel contratto 2001 superate le differenze di trattamento
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