Comuni, sui siti gli atti richiesti

Fonte: Il Sole 24 Ore

Il decreto sviluppo mette nel mirino la pubblicazione della documentazione amministrativa, introducendo alcune novità finalizzate alla trasparenza dell’azione amministrativa e alla facilitazione degli adempimenti burocratici per cittadini e imprese, nonché alla semplificazione dell’attività edificatoria. Elenco da pubblicare tra 90 giorni. L’articolo 6 del Dl 70/2011 configura, in via generale, l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di pubblicare sul proprio sito istituzionale (primo comma), entro il termine 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (secondo comma, lettera b), n. 1), un elenco di tutti gli atti e i documenti che, in un procedimento a istanza di parte, l’interessato è tenuto a presentare per ottenere il provvedimento amministrativo richiesto. Restano esclusi dall’obbligo di pubblicazione solo gli atti o documenti la cui produzione a corredo dell’istanza è prevista da norme di legge, regolamento o da atti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale (secondo comma, lettera b), n. 4). La medesima norma prescrive inoltre che eventuali altri atti o documenti non presenti nell’elenco pubblicato potranno essere richiesti soltanto se, in corso di istruttoria, risultino strettamente necessari al completamento dell’iter procedurale. La loro mancanza inoltre, non potrà comunque costituire ragione di rigetto dell’istanza del privato, pena la nullità del relativo atto (secondo comma, lettera b), n. 2). In caso di carenza documentale, infatti, l’interessato dovrà prima essere invitato a regolarizzare la documentazione, con assegnazione di un «termine congruo». La congruità del termine assegnato, in assenza di una specifica previsione in tal senso, dovrà evidentemente essere rapportata alla durata complessiva del procedimento, con la conseguenza che l’eventuale rigetto o archiviazione dell’istanza potrà seguire solo all’inottemperanza del privato alla richiesta di integrazione. Una particolare ipotesi è contenuta nell’articolo 6, secondo comma, lettera b), n. 3, del Dl 70/2011 con riferimento alla mancata pubblicazione degli elenchi dei documenti necessari per avviare le attività assoggettate a Scia ai sensi dell’articolo 19 della legge 241/1990. L’omissione, in questo caso, preclude all’amministrazione di assumere qualunque provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività avviata, prima di avere invitato l’interessato a integrare la documentazione eventualmente carente. La previsione assume rilievo anche per ciò che attiene alla liberalizzazione delle attività costruttive, poiché l’articolo 5 del decreto legge 70/2011 sancisce espressamente, al primo comma, l’estensione della segnalazione certificata di inizio attività agli interventi edilizi precedentemente eseguiti con denuncia di inizio attività. Viene così colmato anche quel vuoto normativo creatosi a seguito dell’emanazione della legge 122/2010 (articolo 49, comma 4-bis), che, specie da parte delle Regioni a statuto ordinario, aveva sollevato svariati dubbi sulla concreta applicabilità della Scia in questa materia. Prg ed elaborati tecnici in rete. Sempre nell’ambito delle misure di liberalizzazione delle attività costruttive dei privati, il sesto comma dell’articolo 5 delinea un’altra importante novità per le amministrazioni comunali in tema di pubblicità legale e albo pretorio informatico, aggiungendo il comma 1-bis all’articolo 32 della legge 69/2009. Viene infatti sancito l’obbligo per i Comuni, al fine di semplificare l’accesso di cittadini e imprese, di pubblicare sui rispettivi siti informatici istituzionali gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti. Quest’ultima previsione, specie se letta in relazione all’onere di pubblicazione degli elenchi dei documenti da produrre in un procedimento amministrativo, qual è quello per il rilascio di un titolo abilitativo, e alle conseguenze dell’inadempimento della Pa, assumerà senz’altro rilievo anche ai fini della formazione del silenzio-assenso per il rilascio del permesso di costruire, secondo la disciplina introdotta dall’articolo 5, secondo comma, del decreto sviluppo. Limiti di fondi e personale. Il nuovo obbligo di pubblicazione decorre dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 70/2011 e, come nel caso degli elenchi previsto dall’articolo 6, dovrà essere assolto «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica», facendo quindi ricorso alle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti; il che pone, intuitivamente, una serie di problemi oggettivi. Si pensi, a titolo esemplificativo, al “peso” in megabyte, se non in gigabyte, delle tavole e planimetrie che costituiscono gli elaborati grafici di uno strumento urbanistico e alla necessità per i Comuni, specie se di piccole dimensioni, di dotarsi di hardware e software sufficientemente potenti (e recenti), nonché di personale adeguatamente formato nella gestione dei siti, in modo tale da soddisfare il dettato legislativo. Va segnalato che l’articolo 32 della legge 69/2009, al terzo comma, consente che gli obblighi di pubblicazione sull’albo informatico possa essere attuato anche mediante l’utilizzo dei siti di altre amministrazioni ed enti pubblici o loro associazioni. Il ricorso a tale previsione – se in sede di conversione del decreto sviluppo venisse introdotto anche un espresso richiamo al comma 1-bis – potrebbe risultare particolarmente opportuno in materia urbanistica, specie nel caso in cui gli strumenti comunali non fossero ancora adeguati a quelli di pianificazione sovraordinata, provinciale o regionale e, in particolare, agli strumenti di pianificazione paesaggistica.

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