In materia di assunzioni, infatti, si sono stratificate numerose normative che restano ancora applicabili. Dalla proroga fino a tutto il 2018 delle graduatorie e delle procedure di stabilizzazione ai sensi del dl 101/2013 fino ai piani straordinari di reclutamento di cui al dl 113/2016 prorogati al 2020 con riferimento al personale educativo e docente.
Sul punto la nota dell’Anci, richiamando la circolare n. 3/2017 sul superamento del precariato emanata a fine novembre dalla Funzione pubblica, ricorda che sono ammessi a partecipare alle nuove procedure anche coloro che hanno già partecipato alle procedure speciali bandite in applicazione delle altre disposizioni di legge, a condizione ovviamente che abbiano i requisiti richiesti. Quali?
L’art. 20 del T.u. Madia distingue, a seconda dei casi, il personale (non dirigenziale) che potrà essere stabilizzato anche senza concorso da coloro che invece dovranno necessariamente passare attraverso nuove procedure concorsuali riservate.
Nel primo caso, per poter accedere alla stabilizzazione, il personale precario dovrà:
– risultare in servizio successivamente al 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della delega Madia) con contratto di lavoro a tempo determinato;
– essere stato reclutato con concorso;
– aver maturato al 31 dicembre 2017 almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto alle dipendenze dell’amministrazione che procede all’assunzione.
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