Comuni, il controllato è controllore

Fonte: Italia Oggi

Un’invasione di burocrazia, con limitati effetti concreti. Il «nuovo» sistema dei controlli interni previsto dal decreto sulla finanza e il funzionamento degli enti locali suscita più di una perplessità sul piano del funzionamento pratico.
Ne costituisce esempio concreto il principale tra i controlli disciplinati, quello di regolarità amministrativa e contabile, che più si avvicina alla tipologia dei controlli preventivi di legittimità troppo disinvoltamente a suo tempo aboliti dalle riforme Bassanini.
Tale tipologia di controllo, prevede il nuovo articolo 147-bis del dlgs 267/2000 va svolto, dispone la norma, «nella fase preventiva della formazione dell’atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa».
La norma è scritta come se vi fosse alterità tra il soggetto che adotta i provvedimenti amministrativi ed il responsabile di servizio, chiamato a controllarli. È un errore di prospettiva e di concezione del procedimento di formazione delle determine.
La maggior parte dei provvedimenti decisionali degli enti locali sono le determine, adottate dal dirigente o dal responsabile di servizio, cioè il medesimo soggetto che il regime dei controlli chiama ad esprimere un parere, paradossalmente rivolto, nella sostanza, a se stesso.
Il controllo di regolarità amministrativa è sempre stato da considerare insito nella stessa sottoscrizione del provvedimento da parte del vertice amministrativo, che nel momento in cui lo sottoscrive lo adotta, implicitamente dichiarandolo regolare.
Di fatto, dunque, il parere diviene un passaggio burocratico in più, da gestire in una fase precedente la materiale adozione del provvedimento, che andrà regolamentata con una proposta di provvedimento o una relazione istruttoria, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 241/1990.
L’articolo assegna anche al responsabile del servizio finanziario un ruolo rilevante nel controllo di regolarità amministrativa, confermando che esso vada esercitato «attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria», ma stabilendo che tale parere vada rilasciato a sua volta nella fase preventiva all’adozione dell’atto. Mentre sin qui, al contrario, il visto del responsabile è sempre intervenuto successivamente alla fase di formazione, anche allo scopo di attribuire al provvedimento di spesa l’efficacia.
Un bel bailamme, involontariamente, tuttavia, coordinabile, almeno per quanto riguarda le determinazioni a contrattare precedenti la stipulazione dei contratti, con le previsioni dell’articolo 18 della legge 134/2012, che rimette l’efficacia concreta del titolo giuridico per erogare legittimamente somme ai contraenti la pubblicazione sul sito delle amministrazioni dei dati previsti dal medesimo articolo 18. Il quale, dunque, aveva già indirettamente privato il visto del responsabile del servizio finanziario della piena efficacia.
Il sistema, in ogni caso, assegna al responsabile dei servizi finanziari funzioni di controllo di particolare rilievo. Tale soggetto sarà chiamato in causa per il consolidamento dei conti dell’ente con le società partecipate, ma, soprattutto sarà diretto protagonista del controllo degli equilibri finanziari, fondamentale per il rispetto dei vincoli di pareggio del bilancio statale (al quale gli enti locali concorreranno).
Proprio con riferimento al responsabile dei servizi finanziari, la riforma al dlgs operata dal decreto introduce una sorta di forma di «garanzia» nella permanenza delle funzioni, ma limitatamente agli enti privi di dirigenza. Un rimedio allo spoils system troppo limitato per essere considerato davvero efficace.

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