Non è ancora possibile sanzionare in modalità automatica gli automobilisti più negligenti che circolano senza adeguare la velocità alle caratteristiche ambientali. E neppure elevare verbali diversi da quelli tradizionali con strumenti come autovelox e photored a parte quelli per assicurazione tarocca. Lo ha evidenziato il Ministero dei trasporti con il parere n. 6217 del 20 dicembre 2011. Un comune ha richiesto chiarimenti sulle nuove multe automatiche formalmente sdoganate con la legge 120/2010. In pratica con l’ultima corposa riforma del codice della strada è stato allargato il novero delle infrazioni che possono essere accertate con l’uso di strumentazione elettronica, senza agenti. Tra queste ipotesi è prevista pure la possibilità, alquanto teorica, di accertare infrazioni in materia di velocità pericolosa. Ma solo dopo l’approvazione della strumentazione specificamente preposta. In mancanza di queste omologazioni il comune di Pistoia ha quindi richiesto chiarimenti al ministero. Allo stato attuale, specifica il parere centrale, nessun misuratore elettronico è stato ancora omologato per accertare automaticamente, senza presidio, la velocità pericolosa dei veicoli. Nelle more della loro approvazione, prosegue il ministero, non è però neppure consentito forzare la mano utilizzando autovelox o altri strumenti omologati per altri usi al fine di immortalare comportamenti vietati e puniti dall’art. 141 del codice della strada. La velocità pericolosa, tra l’altro, corrisponde ad una valutazione qualitativa della condotta di guida che difficilmente può essere valutata da una macchina, seppure sofisticata. Per questo motivo difficilmente, anche nel futuro, potremo avere misuratori omologati ad hoc per sanzionare chi circola non adeguando la sua velocità alle caratteristiche della strada, del tempo e del traffico. Resta vero, conclude il ministero dei trasporti, che da un accertamento automatico possono derivare anche ulteriori sanzioni. Ma al momento l’unica multa certa per chi incappa in un tutor, in un accesso abusivo in una zona ztl oppure in un autovelox sembra essere quella prevista dall’art. 193/4° del codice stradale, ovvero quella prevista per chi circola in mancanza di copertura assicurativa. Lo prevede la legge 12 novembre 2011, n. 183 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, in vigore dal 1° gennaio.
Chi sbaglia paga solo per l’eccesso
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