Chi può optare per la cedolare secca, quando bisogna scegliere, cosa succede se non si registra il contratto: l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 6 emanata il 1° giugno, scioglie i dubbi sulla nuova modalità di tassazione delle locazioni di immobili a uso abitativo, recentemente introdotta con il decreto sul federalismo municipale. Si tratta di un sistema di tassazione alternativo a quello ordinario che sostituisce le imposte di registro e di bollo. In linea generale, l’opzione per la cedolare secca consente al locatore di applicare un regime di tassazione agevolato e semplificato. Per il periodo di durata dell’opzione, inoltre, è sospesa per il locatore la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, anche se detta facoltà è prevista nel contratto di locazione. A tal fine, il locatore è tenuto a comunicare preventivamente con lettera raccomandata al conduttore l’intenzione di esercitare l’opzione e la rinuncia all’aggiornamento del canone. L’imposta dovuta nella forma della cedolare secca è determinata con l’applicazione di una aliquota ordinaria del 21 per cento. L’aliquota è ridotta al 19 per cento per i contratti a canone concordato. La “cedolare secca” è riservata alle persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate, che non agiscono nell’esercizio di un’attività di impresa, o di arti e professioni.
Cedolare secca sugli affitti: l’Agenzia delle entrate chiarisce tutti i dubbi
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