CCNL Funzioni Locali 2022-2024: le correzioni dell’ARAN

L’errata corrige dell’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale della PA in relazione ad alcuni errori nel testo del nuovo Contratto Collettivo del comparto Funzioni Locali

16 Dicembre 2025
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Lo scorso 3 novembre ce l’avevamo fatta. La pre-intesa del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Comparto delle Funzioni Locali è stata siglata. Come ogni brutta copia, ora però una doverosa correzione al testo. In attesa della sottoscrizione definitiva, l’ARAN ha provveduto a correggere alcuni refusi contenuti nel testo già diffuso, intervenendo con un comunicato di errata corrige reso noto nei giorni scorsi.
Si tratta di correzioni in larga parte di natura tecnica, ma non prive di riflessi applicativi per gli Enti locali, soprattutto sul piano dei permessi, della gestione del fondo risorse decentrate e della decorrenza di alcuni istituti economici. Di seguito, nel dettaglio, le variazioni introdotte e il loro impatto operativo.

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Indice

Permessi per sostenere gli esami: corretto il rinvio all’articolo giusto

La prima rettifica riguarda l’articolo 34, comma 11, dedicato al diritto allo studio. Nel testo dell’ipotesi di CCNL del 3 novembre, il rinvio normativo ai permessi per sostenere gli esami faceva riferimento all’articolo 40, disposizione che però non disciplina più tale istituto.

L’errata corrige chiarisce che il riferimento corretto è all’articolo 31, comma 1, che regola i permessi retribuiti per concorsi, esami e procedure selettive. La modifica non incide sull’estensione del diritto, ma risolve un errore formale che avrebbe potuto generare incertezze applicative negli uffici del personale.

Dal punto di vista operativo: il dipendente può continuare a utilizzare, per il solo giorno della prova, i permessi per esami, con trattamento economico pieno (e ora facendo riferimento alla norma corretta del contratto).

CCNL Funzioni Locali 2022-2024: i risultati ottenuti dopo la lunga trattativa

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Premio individuale: esclusione chiarita per gli Enti fino a cinque dipendenti

La seconda correzione interessa l’articolo 48, dedicato alla differenziazione del premio individuale legato alla performance. Nel testo originario, l’esclusione per i piccoli Enti era formulata in modo parziale, limitandosi ai soli commi 2 e 3.

Con l’errata corrige, l’ARAN chiarisce che l’intero articolo 48 non trova applicazione negli Enti con non più di cinque dipendenti. Il richiamo limitato ai singoli commi, infatti, non era sufficiente a escludere in modo netto tali Amministrazioni dal perimetro della disciplina.

Per gli Enti più piccoli, spesso caratterizzati da strutture organizzative minime, la rettifica elimina ogni dubbio interpretativo e conferma l’assenza di obblighi in materia di differenziazione del premio individuale.

Fondo risorse decentrate: corretto il riferimento al CCNL 2018

Un ulteriore intervento correttivo riguarda l’articolo 59, comma 2, lettera g), che disciplina l’utilizzo del fondo risorse decentrate per i compensi previsti da disposizioni di legge, inclusi i compensi ISTAT.

Nel testo dell’ipotesi contrattuale, il rinvio all’articolo 67 del CCNL 21 maggio 2018 indicava erroneamente la lettera g), anziché la lettera c). L’errata corrige corregge il riferimento, riallineando la nuova disciplina a quella previgente.

Si tratta di una correzione tecnica essenziale sul piano contabile: un errore nel richiamo normativo avrebbe potuto incidere sulla corretta imputazione delle risorse e, in prospettiva, esporre gli Enti a rilievi da parte degli organi di controllo o della Corte dei conti (non si sa mai).

Indennità di comparto: precisata la decorrenza del conglobamento

L’ultima rettifica interessa l’articolo 60, relativo al conglobamento dell’indennità di comparto nello stipendio tabellare. Nel testo originario si faceva riferimento alla decorrenza dal 1° gennaio successivo alla sottoscrizione del CCNL, senza specificare che si trattava dell’ipotesi di CCNL.

L’ARAN chiarisce ora che la decorrenza è collegata alla sottoscrizione dell’ipotesi contrattuale e non al contratto definitivo. Anche in questo caso si tratta di un errore materiale, ma con concreti effetti sul piano temporale e contabile, soprattutto in fase di programmazione degli oneri di bilancio: la previsione contrattuale stabilisce che dal 1° gennaio 2026 una quota dell’indennità di comparto finanziata dal fondo risorse decentrate è conglobata nello stipendio tabellare.

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