Cassazione, sui danni alla salute derivanti da problemi di natura urbanistica decide il tribunale

Sono di competenza del giudice ordinario le richieste di danni alla salute presentate dal cittadino al comune in seguito a problemi di sistemazione e manutenzione di aree o di beni pubblici.
Lo hanno stabilito le sezioni unite civili della Corte di Cassazione con l’ordinanza 22 dicembre 2010, n. 25982.
Secondo il Supremo Consesso nomofilattico, infatti, anche la manutenzione di detti beni pubblici deve adeguarsi alle regole di comune prudenza e diligenza, prima fra tutte quelle, del neminem laedere di cui all’art. 2043 c.c., in applicazione del quale la pubblica amministrazione è tenuta a far sì che il bene pubblico non sia fonte di danno per il privato.
Quanto appena evidenziato non viene in alcun modo “intaccato” dalla normativa in tema di giurisdizione esclusiva, introdotta in materia urbanistica dall’art. 34 del D.Lgs. 80/1998, in seguito sostituito dalla legge 205/2000, in quanto “il dato normativo, ivi contenuto, rimanda ad attività che esprimono l’esercizio del potere amministrativo nella forma tipica degli atti o provvedimenti attraverso i quali si esterna l’attività amministrativa, ovvero attraverso comportamenti, che però devono pur sempre essere ancorati sia pure “mediatamente” all’esercizio di un potere amministrativo”.
Nel caso di specie, al contrario, ci si trova in presenza di comportamenti meramente materiali, che non sono espressione di una volontà provvedimentale, nè alla stessa comunque ricollegabili. Tali comportamenti, pur se implicanti un uso del territorio, non sono riconducibili alla materia urbanistica”.

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