Particolarmente rilevante ai fini della decisione è il fatto che la dichiarazione di una zona comunale a vincolo paesistico o archeologico (elemento presente nel caso di specie) non si configura sufficiente a far ritenere di interesse archeologico qualsiasi bene ricadente all’interno dell’area.
Il fatto che l’area in questione sia dichiarata zona N del Comune, cioè destinata a verde pubblico, non fa rientrare automaticamente il fondo nel patrimonio indisponibile dell’Ente locale. L’indisponibilità di un bene risulta infatti legata alla sua necessaria funzionalità pubblica. E se non viene utilizzato per lo svolgimento di alcun servizio pubblico il requisito dell’indisponibilità viene meno.
>> CONSULTA L’ORDINANZA DELLA CASSAZIONE 28 AGOSTO 2017, n. 20442.
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