L’ARAN ha fornito nuovi chiarimenti sull’applicazione della retribuzione di posizione e di risultato per gli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ), con particolare attenzione a situazioni di part-time, maternità e incarichi multipli. I pareri diffusi nella banca dati orientamenti applicativi delineano un approccio più flessibile rispetto alla rigida proporzionalità matematica tradizionale, valorizzando la ragionevolezza e la motivazione degli importi riconosciuti.
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Incarichi multipli: come calcolare il compenso

Secondo l’Agenzia, la retribuzione di posizione e di risultato non deve seguire un rigido criterio di proporzionalità rispetto alle ore effettivamente prestate. È possibile, ben motivando, riconoscere importi più elevati, tenendo conto delle responsabilità affidate al dipendente. L’ARAN, con l’orientamento applicativo n. 35351 del 11 settembre 2025, ha fornito indicazioni operative sui compensi spettanti ai dipendenti titolari di incarichi di Elevata Qualificazione (EQ) impiegati temporaneamente e a tempo parziale presso un ente diverso da quello di appartenenza. Il meccanismo, introdotto dall’articolo 23 del contratto del 16 novembre 2022, mira a compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, superando la logica di «proporzionamento secco».
Part-time: legittimo il riproporzionamento

L’orientamento applicativo n. 35359 dell’11 settembre 2025 precisa che in caso di contratto part-time, invece, è legittimo il riproporzionamento della retribuzione di posizione in base alla percentuale di part-time, mentre il lavoro supplementare non può essere remunerato.
Maternità: quando finisce la tutela del trattamento economico?

L’ARAN chiarisce inoltre che l’incaricato di EQ in congedo obbligatorio di maternità ha diritto a percepire la retribuzione di posizione per intero, anche se l’incarico scade durante il periodo di tutela. Il parere n. 35357 conferma che tale trattamento comprende anche eventuali periodi di interdizione anticipata dal lavoro. La normativa contrattuale nazionale (articolo 53, comma 3 del contratto del 21 maggio 2018) consente agli Enti locali privi di figure dirigenziali di assegnare incarichi EQ a personale part-time, con riproporzionamento della retribuzione di posizione secondo il principio generale di equità economica, evitando remunerazioni per lavoro supplementare non previsto dal contratto.
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