Appalti, la fattura sana il debito Inps

A CHI SPETTA IL CREDITO/La stazione appaltante ha l’obbligo di inviare un preavviso di pagamento per evitare duplicazioni

Il Sole 24 Ore
21 Febbraio 2012
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%

Il ministero del Lavoro, con circolare 3 del 16 febbraio scorso, ha chiarito il funzionamento del meccanismo di intervento sostitutivo negli appalti pubblici, finalizzato ad assicurare il pagamento dei debiti degli appaltatori verso gli istituti previdenziali, gli enti assicurativi e le casse edili (nel caso di appalti di lavori). Secondo questo meccanismo, che su basa su una norma del Codice appalti (articolo 5, comma 5, decreto legislativo 163 del 2006) attuata con il Dpr 207/2010, le pubbliche amministrazioni possono pagare il corrispettivo dovuti per i servizi dati in appalto a un fornitore esterno solo dopo aver verificato, tramite il Durc (il documento unico di regolarità contributiva), che l’appaltatore non ha debiti pendenti con gli istituti previdenziali e assicurativi o con le casse edili in relazione ai rapporti di lavoro del personale impiegato nell’appalto. Se dalla verifica emerge che questi debiti esistono, la pubblica amministrazione (tramite il responsabile del procedimento) ha l’obbligo di attivare una speciale procedura che inizia con il congelamento della somma dovuta come corrispettivo dell’appalto, e si conclude con il pagamento del debito esistente mediante il cosiddetto intervento sostitutivo. La circolare ricorda cosa accade in questa ipotesi: la stazione appaltante paga, in luogo del compenso, i debiti esistenti versi gli istituti previdenziali ed assicurativi, e sconta quanto pagato a tale titolo dall’importo del corrispettivo dovuto per l’appalto. La circolare del ministero chiarisce inoltre che l’obbligo di intervento sostitutivo scatta anche nel caso in cui il debito dell’appaltatore verso l’istituto previdenziale o assicurativo sia di importo maggiore rispetto alla somma dovuta per l’appalto; in questo caso, con l’intervento sostitutivo si copre solo una quota del debito, e il pagamento deve essere fatto in misura proporzionate tra gli istituti titolari del credito. La stazione appaltante intenzionata a eseguire l’intervento sostitutivo ha l’obbligo di inviare, prima di procedere, un “preavviso di pagamento”; tale atto serve a prevenire eventuali duplicazioni di pagamento, evitando che più stazioni appaltanti procedano a saldare uno stesso debito dell’appaltatore. Il meccanismo dell’intervento sostitutivo si applica integralmente anche ai debiti degli eventuali subappaltatori. In questo caso, l’intervento sostitutivo può agire solo dopo che sia stato attivato analogo intervento per le irregolarità dell’appaltatore (ove esistenti), e comunque solo nei limiti del debito che l’appaltatore ha nei confronti del subappaltatore. La circolare, infine, osserva che non esiste incompatibilità tra il meccanismo dell’intervento sostitutivo e l’articolo 48 bis del Dpr 602/1973, che impone alle stazioni appaltanti di verificare, prima di procedere a pagamenti superiori ai 10mila euro, se esistono cartelle esattoriali di importo pari o superiore a tale somma. In questi casi, secondo il ministero del Lavoro, dovranno prima essere saldati i debiti risultanti dal Durc e, solo dopo questo saldo, dovranno essere pagati quelli pendenti verso all’amministrazione fiscale.

L’obbligo della Pa

01 | APPALTI PUBBLICI
I presupposti sono l’esistenza di un Durc negativo per debiti verso istituti previdenziali, assicurativi o casse edili

02 | FUNZIONAMENTO
La stazione appaltante paga i debiti esistenti versi gli istituti previdenziali e assicurativi, e sconta quanto pagato a tale titolo dall’importo del corrispettivo dovuto per l’appalto

03 | PREAVVISO
Prima del pagamento, la stazione appaltante invia ai creditori un preavviso di pagamento, per evitare duplicazioni

04 | ORDINE
In caso di sovrapposizione con debiti fiscali, devono essere pagati prima i debiti esistenti verso gli istituti previdenziali e assicurativi. Se il corrispettivo per l’appalto non copre i debiti, il saldo avviene in misura proporzionale

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento