Il Messaggio INPS n. 4195 stabilisce che posso accedere all’anticipo pensionistico anche coloro che hanno lavorato per un breve periodo dopo la conclusione delle prestazioni di disoccupazione. L’importante è che il lavoro svolto dopo la ricezione dell’assegno abbia avuto durata non superiore a 6 mesi.
Il Ministero ha ritenuto applicabile la regola secondo la quale lo stato di disoccupazione non viene meno in caso di rioccupazioni di durata inferiore a sei mesi.
Istruzioni
Le nuove domande di certificazione per l’accesso all’APE sociale verranno esaminate alla luce del nuovo indirizzo interpretativo, mentre quelle che sono state respinte, in ragione delle brevi rioccupazioni riscontrate nel periodo successivo al termine della prestazione di disoccupazione, saranno riesaminate d’ufficio dalle sedi dell’Istituto.
I riesami non incideranno sulla decorrenza del trattamento richiesto, che per il 2017 rimarrà agganciata alla data di maturazione dei requisiti e delle condizioni di legge.
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