Amministrazioni pubbliche escluse dalla segnalazione

Fonte: Il Sole 24 Ore

Gli enti territoriali e gli organismi di diritto pubblico sono esclusi dallo spesometro anche per le operazioni realizzate nell’ambito delle attività commerciali. Inoltre vengono modificate sostanzialmente le specifiche tecniche per consentire il corretto riepilogo, tra l’altro, delle operazioni con pagamento frazionato, delle note di variazione e per coloro che applicano il regime del margine. Con due mosse il direttore dell’agenzia delle Entrate semplifica la vita degli enti pubblici e adegua i tracciati record alle interpretazioni fornite con la circolare 24/E del 31 maggio 2011. Tutto in tempo utile non solo per il primo adempimento che sarà il 31 ottobre 2011, ma anche per i nuovi operatori che saranno inclusi nell’obbligo a partire dal prossimo 1° luglio. Il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate di ieri ha escluso dal nuovo adempimento dello spesomentro (le comunicazioni per le operazioni superiori a 3.000 ovvero 3.600 euro) lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico. Tra questi soggetti rientrano tutti gli enti che appartengono alla pubblica amministrazione, nonché gli enti che svolgono attività di interesse pubblico (tra cui le comunità montane, le università, gli enti di ricerca, le Asl, l’Inps e l’Inail). Il provvedimento motiva l’esclusione in relazione alle peculiari modalità di tenuta della contabilità previste in capo a questi soggetti che difficilmente possono effettuare preliminarmente una corretta separazione tra le operazioni rilevanti ai fini Iva effettuate in ambito di attività istituzionale e in ambito di attività commerciale. Il problema, già evidenziato (si veda Il Sole 24 Ore del 2 giugno), riguarda le operazioni miste quando un ente effettua un acquisto di beni e servizi per le sue esigenze totali, senza sapere a monte come tali acquisti verranno destinati. Destinazione che sarà nota solo al momento della loro utilizzazione. La motivazione potrebbe aprire la strada all’interpretazione restrittiva (immotivata), di escludere dall’obbligo solo gli enti con contabilità finanziaria e non quelli che per legge devono avere, già oggi, la contabilità economica (vedi le Asl). In effetti, il problema (anche se con minore impatto) esiste anche per gli enti che utilizzano la contabilità economica. Pertanto si ritiene che l’esclusione fissata dal provvedimento riguardi tutti gli organismi pubblici a prescindere dal tipo di contabilità utilizzata. La circolare 24/E/2011, che ha interpretato in modo sistematico il nuovo obbligo dello spesometro, ha cercato di semplificare e razionalizzare il monitoraggio di una serie di operazioni. Il provvedimento del direttore di ieri ha ratificato queste interpretazioni adattando, di conseguenza, anche le specifiche tecniche che informeranno i software che verranno predisposti per effettuare la compilazione e l’invio della comunicazione. In particolare, sono state riviste le regole di rilevazione delle operazioni frazionate per le quali è sempre necessario inserire anche il totale dell’operazione di riferimento, ovvero le note di variazione per le quali è richiesto l’esplicito aggancio alla fattura originaria.

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