Allo Stato energia e infrastrutture

Fonte: Il Sole 24 Ore

Il Governo corre ai ripari sui guasti del nuovo titolo V. Andando incontro alle segnalazioni di questo giornale e all’appello del presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, il Consiglio dei ministri di ieri ha esaminato il Ddl costituzionale che ridisegna il federalismo all’italiana. E lo fa riportando sotto l’egida dello Stato alcune materie chiave (energia, infrastrutture, comunicazioni), rafforzando i poteri della Corte dei conti e costringendo al pareggio di bilancio anche le Regioni speciali.
I 4 articoli del disegno di legge intervengono su altrettante disposizioni della Costituzione. Si parte dal 110 sui poteri della Corte dei conti. Se e quando la nuova formulazione sarà legge, i magistrati contabili potranno svolgere un il giudizio preventivo di legittimità (oltre che quello successivo) non solo sugli atti statali ma anche su quelli regionali. Dando così un ombrello costituzionale alle previsioni del Dl sugli enti in dissesto varato giovedì scorso.
Novità in vista anche per il 116. Ferma restando l’autonomia speciale di Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta, la nuova norma li sottopone al pareggio di bilancio e al rispetto del patto di stabilità.
Il restyling più approfondito interesserà l’articolo 117. Nell’assicurare allo Stato un ruolo di salvaguardia dei «diritti costituzionali» e «dell’unità giuridica ed economica della Repubblica», l’Esecutivo rimette mano alle “famigerate” materie concorrenti che tanto contenzioso hanno generato finora. Lo Stato acquista la competenza legislativa esclusiva nell’armonizzazione dei bilanci, nella «disciplina generale» degli enti locali, nei «porti marittimi e aeroporti civili», nelle grandi reti di trasporto e navigazione», nell’«ordinamento della comunicazione» e nella «produzione, trasporto e distribuzione del l’energia». Laddove resteranno concorrenti i «porti lacuali e fluviali» o i porti «marittimi e aeroporti civili di interesse regionale». In queste materie – ed è un’altra novità – lo Stato fisserà anche il termine, non inferiore a 120 giorni, entro il quale le Regioni dovranno emanare la propria normativa. Concludono il lungo elenco di modifiche al 117, da un lato, la rimodulazione delle competenze amministrative spettanti ai vari livelli di governo sulla base di quanto accaduto per quelle legislative e, dall’altro, il riconoscimento in Costituzione della «Conferenza permanente» per i rapporti tra Stato e Regioni.
Modifiche in vista poi per l’articolo 127 sui ricorsi davanti alla Consulta. Il Governo potrà procedere entro 60 giorni oppure una volta trascorso il predetto termine non inferiore a 120 giorni fissato per l’emanazione della legge regionale.
Su questo Ddl la parola passa al Parlamento che dovrà tentare l’approvazione-sprint entro fine legislatura. Ma è un’ipotesi remota visto che l’articolo 138 della Costituzione richiede due deliberazioni di ciascuna Camera a distanza di tre mesi l’una dall’altra. Ed è per questo che l’ex ministro della Semplificazione, il leghista Roberto Calderoli, ha definito ieri una «presa in giro» l’iniziativa del Governo. Di diverso avviso Pier Ferdinando Casini. Per il leader centrista il ripensamento su titolo V e federalismo è un «atto dovuto». Laddove l’ex sottosegretario allo Sviluppo, Stefano Saglia (Pdl), definito «opportuna e sacrosanta» l’attribuzione del l’energia allo Stato. Critici infine i governatori, specie quelli del Nord, per un atto che definiscono «unilaterale».

I capisaldi del disegno di legge costituzionale

COMPETENZE STATALI

CORTE CONTI

REGIONI SPECIALI

RUOLO DELLO STATO

ORGANO PERMANENTE

Nel nuovo articolo 117 lo Stato riacquista la competenza legislativa esclusiva nelle seguenti materie: armonizzazione dei bilanci, «disciplina generale» degli enti locali, porti, aeroporti e grandi reti di trasporto, comunicazioni e «produzione, trasporto e distribuzione dell’energia»
Rivisto l’articolo 110 sui poteri della Corte dei conti. I magistrati contabili potranno svolgere un controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e delle Regioni. Allo stesso modo il controllo successivo potrà riguardare tanto il bilancio statale quanto quello regionale
Ferma restando l’autonomia speciale di Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta, la nuova norma li sottopone al pareggio di bilancio e al rispetto del patto di stabilità. La Sicilia viene uniformata alle altre Regioni nel potere di impugnazione delle leggi statali
Nell’articolo 117 viene introdotta una clausola di preminenza/salvaguardia, che affida allo Stato, a prescindere dalla ripartizione delle competenze legislative con le Regioni, il compito di garante dei «diritti costituzionali e dell’unità della Repubblica»
Si attribuisce rango costituzionale alla Conferenza Stato-Regioni, ai fini dello svolgimento coordinato dell’attività legislativa, regolamentare e amministrativa. Non potrà essere adita la Corte costituzionale se in Conferenza si ottiene un’intesa o un parere favorevole

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