Alla cassa, poi corsa a ravvedersi

Fonte: Il Sole 24 Ore

Da quest’anno, i contribuenti possono contare sulla nuova chance del ravvedimento entro 90 giorni dalla scadenza, che si aggiunge al ravvedimento breve, entro 30 giorni, e al cosiddetto ravvedimento sprint, che si chiude entro 14 giorni dal termine di legge. Sarà quindi possibile regolarizzare gli errori nei pagamenti in scadenza oggi anche sino al 14 settembre. A far luce sulla “oscura” norma, introdotta dalla legge di stabilità 2015, ha contribuito la circolare n. 23/E dell’Agenzia delle Entrate. 
Le modifiche apportate al ravvedimento (articolo 13 del Dlgs 472/1997) si applicano, nella generalità dei casi, ai soli tributi amministrati dalle Entrate. Fa eccezione la lettera a-bis) dell’articolo 13, che si applica anche nei confronti dei tributi locali, e in particolare di Imu e Tasi in scadenza oggi. Il punto critico era rappresentato dall’infelice formulazione legislativa che sembrava disporre una differente modulazione di scadenze, a seconda che il interessato fosse connotato da un obbligo di dichiarazione periodica oppure no. Nel primo caso, il termine appariva fissato in 90 giorni dalla scadenza di presentazione della denuncia. Nel secondo caso, il termine era collegato alla data di commissione dell’illecito. 
Si era subito evidenziato che, in caso di tributo con dichiarazione periodica, in molte situazioni la nuova previsione risultava di fatto di difficile se non impossibile attuazione. Questo perché, soprattutto con riferimento a violazioni sul saldo Imu o sul secondo acconto Irpef, non era dato individuare un termine collegato alla dichiarazione che potesse far funzionare bene la nuova ipotesi. In particolare, prendendo ad esempio l’Imu che costituisce il caso più eclatante, se si assumeva la scadenza della dichiarazione precedente (30 giugno 2015), il termine di 90 giorni, alla data del pagamento del saldo, era già consumato. Se si prendeva a base la scadenza della denuncia dell’anno successivo (30 giugno 2016), il nuovo ravvedimento dei 90 giorni sarebbe costato meno del ravvedimento eseguito entro il termine (precedente) della dichiarazione annuale.
Con l’interpretazione correttiva dell’Agenzia delle Entrate tutto appare risolto. In buona sostanza, la norma deve essere letta come se disciplinasse un’ipotesi unitaria di ravvedimento che si perfeziona sempre entro 90 giorni dalla violazione; questo sia per i tributi periodici sia per quelli “istantanei”.
Per esemplificare, in caso di presentazione di una dichiarazione infedele (Irpef o Imu), sarà possibile presentare una dichiarazione integrativa entro 90 giorni dalla scadenza. La base di calcolo della sanzione, per i tributi erariali, è il 100% dell’imposta dovuta, per i tributi locali è il 50%. Nell’ipotesi di errori o omissioni commessi con riferimento all’obbligo di pagamento, la regolarizzazione deve avvenire entro 90 giorni dal termine di legge (14 settembre, per i versamenti in scadenza oggi). Per qualunque altra violazione (ad esempio, incompleta trasmissione degli elenchi clienti – fornitori), la nuova regolarizzazione si perfeziona sempre entro 90 giorni.
Tornando alle violazioni dell’obbligo di pagamento, la modulazione delle sanzioni è quindi articolata. Entro 14 giorni dalla scadenza di legge è possibile regolarizzare l’errore con la sanzione dello 0,2% per ciascun giorno di ritardo. Dal quindicesimo giorno sino al trentesimo, la sanzione diventa il 3% del tributo non versato. Dal trentunesimo giorno sino al novantesimo giorno successivo (14 settembre) è al 3,33%. È tuttavia possibile regolarizzare l’illecito anche più tardi. In questo caso, la disciplina dei tributi locali diverge sensibilmente da quella dei tributi erariali. Per questi ultimi, non esistono scadenze predeterminate, ma una volta ricevuta la comunicazione di irregolarità (articolo 36-bis del Dpr 600/1973) il ravvedimento è precluso. Nell’Imu e nella Tasi, secondo la tesi più accreditata, la scadenza ultima è il 30 giugno 2016, con la sanzione del 3,75%.

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