Agli enti locali richieste segnalazioni qualificate

Fonte: Il Sole 24 Ore

Il Garante della privacy ha dato parere favorevole a uno schema di provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate sulle modalità tecniche di accesso da parte dei Comuni alle banche dati fiscali, e di trasmissione delle dichiarazioni dei contribuenti ai fini della partecipazione degli stessi Comuni all’accertamento fiscale e contributivo. Il regolamento dell’amministrazione finanziaria attua quanto previsto dal Dl 203 del 2005 e, da ultimo, dal Dl 78/2011 (articolo 18), convertito nella legge 122.
Lo scambio dei dati tra Entrate e Comuni avviene già secondo le regole stabilite dai provvedimenti del 7 dicembre 2007 e 26 novembre 2008. I Comuni dovranno inviare informazioni “qualificate”, suscettibili di utilizzo ai fini dell’accertamento dei tributi statali alle Entrate, alla Guardia di Finanza e all’agenzia del Territorio (con riferimento ai fabbricati non dichiarati al catasto), mentre invieranno all’Inps quelle rilevanti ai fini dell’accertamento contributivo.
Le segnalazioni qualificate alle Entrate, alle Fiamme Gialle e all’Inps dovranno includere nome e cognome, codice fiscale o partita Iva dei soggetti per i quali sono rilevati «fatti, atti e negozi che evidenziano comportamenti evasivi o elusivi».
Inps e Anci dovranno siglare convenzioni di cooperazione informatica che disciplini le modalità di accesso da parte dei comuni ai database dell’Istituto e la procedura per la ricezione delle segnalazioni. In particolare, le segnalazioni trasmesse all’Inps per la lotta al lavoro sommerso dovranno concentrarsi sui soggetti che: effettuano attività edilizia (senza il Durc); svolgono attività di commercio ambulante o su aree pubbliche (omettendo la comunicazione unica ai fini fiscali, amministrativi e previdenziali e/o la denunzia contributiva relativa all’impresa); svolgono attività commerciale o artigiana (omettendo sia la comunicazione unica ai fini fiscali, amministrativi e previdenziali che la denunzia contributiva relativa all’impresa).
Il flusso di informazioni trasmesse dai comuni passerà attraverso il portale Siatel V2-Puntofisco, confluirà nell’anagrafe tributaria e sarà successivamente indirizzato all’agenzia delle Entrate e alla GdF attraverso i rispettivi sistemi informatici. Sempre attraverso questo portale i comuni potranno seguire l’esito della segnalazione, individuando l’ufficio dell’Agenzia destinatario dell’informazione e lo stato della procedura.
Il Garante della privacy pur dando parere favorevole solleva una serie di questioni sullo schema proposto dalle Entrate. In primo luogo, perchè non sono specificate le modalità tecniche di accesso alle banche dati e quelle di partecipazione dei comuni all’accertamento fiscale e contributivo di competenza di Territorio e Inps.
L’Agenzia, inoltre, ha precisato che «non è stato ancora individuato però uno standard minimo di sicurezza delle applicazioni di scambio informativo tra comuni ed enti coinvolti in considerazione della eterogeneità dei soggetti». Per il Garante invece devono essere garantiti per tutti standard minimi non inferiori a quelli fissati dall’Agenzia in conformità al provvedimento dello stesso Garante datato 18 settembre 2008.
Infine, l’Autorità detta alcune prescrizioni ai comuni nel caso in cui decidano di avvalersi di eventuali organismi esterni o di strutture di servizio intermedie, tra cui l’obbligo di vigilare su tale soggetto con verifiche periodiche anche a campione.

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