L’art. 2, co. 4, della legge 174/2005 (la legge quadro sull’attività di acconciatore) comprendente tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare, prescrive espressamente che “non è ammesso lo svolgimento dell’attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio”.
Al contrario, l’attività è possibile presso il domicilio dell’esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, cioè a domicilio, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali, così come nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.
L’attività di acconciatore di cui alla legge 174/2005 non può essere svolta in forma ambulante: questo, per motivi imperativi di interesse generale connessi ai profili della sanità pubblica e della tutela dell’ambiente, nonché della protezione dei consumatori e dei destinatari dei servizi.
>> CONSULTA il PARERE del MISE 29 dicembre 2016 (prot. n. 433949).
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