Accesso del consigliere comunale agli atti interni sulle ferie dei dipendenti: i limiti e le aperture

I chiarimenti forniti dal Ministero dell’Interno (Dip. Affari Interni e Territoriali) mediante parere del 10 ottobre 2025

13 Ottobre 2025
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Il Ministero dell’Interno (Dipartimento Affari Interni e Territoriali), mediante parere pubblicato il 10 ottobre 2025, è tornato a esprimersi su un tema ricorrente nell’attività amministrativa degli Enti locali: il diritto di accesso del consigliere comunale agli atti interni, con particolare riferimento alla fruizione delle ferie da parte dei dipendenti dell’Ente stesso. Il quesito trae origine dalla richiesta di un consigliere comunale di visionare la documentazione relativa ai giorni di ferie goduti e residui di un dipendente, incluse la lettera di rinuncia e le disposizioni interne con cui era stata sollecitata la fruizione delle ferie.

Il diritto del consigliere comunale: esteso ma finalizzato alla funzione di controllo

Secondo l’art. 43 del TUEL (d.lgs. n. 267/2000), i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere tutte le informazioni e notizie utili all’espletamento del proprio mandato. Questo diritto di accesso è stato interpretato dalla giurisprudenza, tra cui il Consiglio di Stato (sentenza n. 4792/2021) e il TAR Puglia (sentenza n. 209/2025), in modo ampio e rafforzato rispetto all’accesso documentale previsto dalla legge n. 241/1990. Tuttavia, deve sempre sussistere un nesso di strumentalità con l’attività di controllo politico-amministrativo svolta dal consigliere.
Nel caso specifico, il Dipartimento ritiene che la richiesta possa essere legittimamente soddisfatta qualora risulti finalizzata a valutare se la rinuncia alle ferie sia dipesa da una scelta individuale del dipendente o da una cattiva organizzazione dell’Ente. Quest’ultima ipotesi, infatti, potrebbe configurare una criticità gestionale rilevante per la funzione di controllo del consigliere.

Documenti ostensibili e tutela della sfera individuale: il bilanciamento necessario

La richiesta del consigliere comunale può estendersi anche agli atti interni, come le lettere di rinuncia alle ferie e le disposizioni di servizio, a condizione che tali documenti siano effettivamente esistenti, formalizzati e pertinenti allo scopo dichiarato. Il TAR Lazio (sentenza n. 6457/2020) ha escluso l’ostensibilità delle mere minute o appunti informali, ma ha incluso nella nozione di “documento amministrativo” ogni scritto formalizzato e rilevante. Infine, il parere richiama anche la giurisprudenza europea (CGUE, causa C-218/22 del 2024), secondo cui il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire condizioni effettive per la fruizione delle ferie da parte dei dipendenti, pena la violazione della normativa sovranazionale. In quest’ottica, la richiesta del consigliere assume un rilievo ulteriore anche sotto il profilo della legalità dell’azione amministrativa.

>> IL TESTO DEL PARERE DEL MINISTERO DELL’INTERNO (DIP. AFFARI INTERNI E TERRITORIALI), 10 OTTOBRE 2025.

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