Accesso civico generalizzato: sovrapposizione di normative

Analisi del parere del Servizio Consulenza Regione Friuli Venezia Giulia 21 febbraio 2017, n. 1457

24 Febbraio 2017
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Il Servizio Consulenza Regione Friuli Venezia Giulia mediante parere 21 febbraio 2017, n. 1457 chiarisce un rilevante dubbio applicativo sollevato da un Comune. Nella caos di specie il Comune richiedeva chiarimenti in materia di diritto di accesso civico generalizzato: in particolare, riferiva che a seguito dell’avvenuto diniego da parte della Pubblica Amministrazione ad una richiesta di accesso agli atti formulata da un privato, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, per assenza dell’interesse qualificato richiesto dalla normativa medesima, lo stesso ripresentava analoga domanda di accesso ma sulla base della normativa di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L’istanza avrebbe ad oggetto le concessioni edilizie e le pratiche edilizie risalenti agli anni ’90 di un immobile confinante con quello di proprietà del richiedente l’accesso. L’accesso civico generalizzato in questa circostanza soggiace o meno ai principi dell’accesso documentale di cui alla legge 241/1990? E la normativa di cui al d.lgs. 33/2013 in tema di accesso civico si applica anche con riferimento a istanze aventi ad oggetto documentazione risalente agli anni ’90, relative, dunque, a situazioni giuridiche ormai consolidatesi con carattere definitivo?

>> Per comprendere la risposta consulta il parere 21 febbraio 2017, n. 1457 del Servizio Consulenza Regione Friuli Venezia Giulia.

FORMAZIONE
Trasparenza, accesso e privacy
Milano, 7 marzo 2017

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