Accesso ai documenti amministrativi: necessità di indicazione

Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, la domanda di accesso di cui agli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990 deve contenere la specifica indicazione dei documenti di cui si chiede il rilascio, in quanto non è consentito costringere l’amministrazione ad una elaborazione di dati allo scopo di rispondere a mere esigenze conoscitive del richiedente, peraltro nemmeno dettagliate. Ad affermarlo è TAR Lazio, Sez. III, 28 marzo 2017, n. 3963.
L’istanza di accesso deve avere ad oggetto una specifica documentazione in possesso dell’Amministrazione indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto e non può riguardare dati ed informazioni generiche riguardanti un complesso non individuato di atti di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza, il contenuto e finanche la effettiva sussistenza, finendo per assumere un carattere meramente esplorativo.

>> CONSULTA ILTESTO DELLA SENTENZA del TAR LAZIO, SEZ II, 28 MARZO 2017, n. 3963.

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