Accesso agli atti da parte del consigliere comunale

Si fa nuovamente fitto il dibattito relativo al diritto di accesso ad atti amministrativi e documenti dell’Ente da parte del consigliere comunale, in seguito al caso che ha coinvolto un consigliere  al quale era stato negato l’accesso agli atti. Il caso concreto in questo caso viene analizzato attraverso la sentenza del TAR Basilicata 3 agosto 2017, n. 564, la quale ha annullato la nota di diniego alla richiesta del consigliere.

Accesso agli atti per il consigliere comunale: la sentenza

A parere dei giudici risulta illegittimo, per difetto di motivazione, il diniego di accesso agli atti della PA, opposto alla richiesta avanzata da un consigliere comunale, motivando tale diniego con un generico riferimento al fatto che l’accoglimento della istanza rischierebbe di paralizzare il competente ufficio della PA.
Il diritto del consigliere comunale ad ottenere dall’ente tutte le informazioni utili all’espletamento delle funzioni non incontra alcuna limitazione derivante dalla loro eventuale natura riservata, in quanto il consigliere è vincolato al segreto d’ufficio.

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I limiti all’esercizio del diritto da parte  del consigliere comunale

Gli unici limiti all’esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali possono rinvenirsi, per un verso, nel fatto che esso deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali (attraverso modalità che ragionevolmente sono fissate nel regolamento dell’ente) e, per altro verso, che esso non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche, fermo restando tuttavia che la sussistenza di tali caratteri deve essere attentamente e approfonditamente vagliata in concreto, al fine di non introdurre surrettiziamente inammissibili limitazioni al diritto stesso.
Ricordiamo che il diritto di acceso e di informazione agli atti del comune è disciplinato dall’art. 10 del d.lgs. n. 267/2000, in cui si stabilisce che tutti gli atti dell’amministrazione comunale sono pubblici e che il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi.

>> CONSULTA LA SENTENZA DEL TAR BASILICATA 3 AGOSTO 2017, n. 564.

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