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Il decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale riscrive le priorità della politica abitativa nazionale. Le risorse destinate ai progetti di rigenerazione urbana dei Comuni vengono dirottate sull’edilizia residenziale pubblica e sociale. Ecco cosa cambia per gli Enti locali.
Il decreto e la riallocazione delle risorse
Il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri e pubblicato in Gazzetta Ufficiale introduce misure straordinarie per l’edilizia residenziale pubblica, sociale e integrata. La novità più rilevante sul piano finanziario riguarda il Fondo per i progetti di rigenerazione urbana istituito dalla l. n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020): una quota delle sue risorse, fino a 500 milioni di euro annui dal 2027 al 2030 e 700 milioni annui dal 2031 al 2034, viene conferita a un conto corrente infruttifero intestato a INVITALIA S.p.A., soggetto gestore del programma straordinario nazionale di recupero e manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale (art. 2). Il fondo, fino ad oggi ripartito anno per anno tra i Comuni richiedenti, cessa di funzionare come strumento di distribuzione territoriale ordinaria.
Il programma straordinario e la figura del Commissario
Pilastro del decreto è il programma straordinario (art. 2), dotato di 970 milioni di euro fino al 2030, destinato al recupero degli alloggi pubblici non assegnabili per carenze manutentive e alla riconversione di immobili pubblici inutilizzati in edilizia sociale. I beneficiari diretti sono gli ex Istituti autonomi case popolari e gli Enti territoriali titolari di funzioni in materia di edilizia pubblica. Le offerte sono selezionate da INVITALIA mediante avvisi pubblici adottati di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
A coordinare l’attuazione è un Commissario straordinario nominato con D.P.C.M. su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in carica fino al 31 dicembre 2027 (art. 3). Il Commissario opera mediante ordinanza, in deroga alla legislazione vigente salvo le norme penali, antimafia, sui beni culturali e i vincoli europei. Entro 30 giorni dalla nomina avvia una ricognizione straordinaria degli immobili pubblici non redditizi da destinare a edilizia sociale.
Inoltre il decreto istituisce anche un Fondo di garanzia per la morosità incolpevole (art. 4), con dotazione di 22 milioni di euro per il 2026 e 2 milioni per il 2027, alimentato con quota parte dei canoni versati dagli assegnatari ERP. Il decreto attuativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il MEF, è atteso entro 60 giorni dall’entrata in vigore.
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