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La deliberazione n. 43/2026 della Sezione Molise chiarisce come applicare l’esclusione delle spese per il segretario comunale dai limiti di spesa di personale. Il quesito era inammissibile, ma le indicazioni restano preziose per gli Enti locali minori.
La deroga e il nodo interpretativo
La deroga per la spesa relativa al segretario per i Comuni fino a 3mila abitanti, introdotta dall’art. 3, comma 3, del d.l. 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, deve applicarsi neutralizzando sia gli importi dell’anno corrente sia quelli presenti negli anni che formano il limite storico di riferimento. È questa la conclusione cui giunge, seppur nel contesto di un quesito dichiarato soggettivamente inammissibile, la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Molise, con la deliberazione n. 43/2026.
La norma in questione esclude dal computo dei limiti di spesa di personale (quelli previsti dall’art. 1, commi 557-quater e 562, della legge n. 296/2006 e dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017) talune voci retributive del segretario comunale, determinate secondo la popolazione dell’Ente e disciplinate dal CCNL Area Funzioni Locali del 16 luglio 2024. La disposizione mira a sollevare i piccoli Comuni da un vincolo che, per Enti con organici ridotti, incide in misura sproporzionata sugli equilibri di bilancio.
Il caso: un parere inammissibile ma istruttivo
La vicenda prende avvio da una richiesta di parere formulata dal Segretario Comunale di un Ente locale molisano, pervenuta alla Sezione il 30 marzo 2026. Il quesito investiva proprio le modalità operative di calcolo dell’esclusione: se essa dovesse operare, per il principio di omogeneità, sia sul dato storico sia su quello attuale, oppure se fosse applicabile al solo dato attuale.
La Sezione ha dichiarato la richiesta soggettivamente inammissibile: l’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 riserva la facoltà di interpellare la Corte dei Conti in sede consultiva al legale rappresentante dell’Ente, il Sindaco, o, ove istituito, al Consiglio delle Autonomie Locali. Il Segretario Comunale, pur figura apicale di rilevanza tecnica, è privo di tale legittimazione. La deliberazione, nel dichiarare l’inammissibilità, ha tuttavia svolto un’analisi incidentale del merito che non può essere ignorata.
L’indicazione sostanziale: doppia neutralizzazione
Pur non potendosi pronunciare formalmente sul merito, la Corte ha osservato che un’interpretazione fondata sul principio di omogeneità — che escluda le voci retributive del segretario tanto dal numeratore (spesa attuale) quanto dal denominatore (media storica del triennio di riferimento) — appare «prima facie plausibile» per un accorto interprete. La ragione è tecnica ma stringente: applicare la deroga al solo dato attuale, senza neutralizzare contestualmente il dato storico, rischierebbe di vanificare integralmente l’effetto agevolativo della norma.
Nei Comuni in cui la spesa corrente per il segretario risulti inferiore a quella degli anni precedenti, l’esclusione unilaterale del solo importo attuale produrrebbe paradossalmente un peggioramento del rapporto tra spesa e limite, rendendo la deroga legislativa priva di effetti concreti. Questa lettura si allinea alla ratio della disposizione, che mira a garantire ai piccoli Comuni una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse umane.
Le ricadute operative per gli Enti locali
La deliberazione offre indicazioni di immediata utilità pratica. Per i responsabili dei servizi finanziari e per i segretari comunali degli Enti fino a 3mila abitanti, la doppia neutralizzazione — sia sul dato attuale sia sul dato storico — rappresenta l’approccio interpretativo più coerente con la lettera e con la finalità della norma, nonché quello implicitamente avallato dalla magistratura contabile molisana.
Sul piano procedurale, la vicenda ricorda agli operatori una regola elementare ma spesso trascurata: le richieste di parere alla Corte dei Conti devono essere sottoscritte dal Sindaco, non dal Segretario Comunale. Un vizio formale di questo tipo determina l’inammissibilità del quesito, privando l’Ente di un’opportunità di chiarimento che, come dimostra il caso in esame, avrebbe potuto produrre indicazioni di sistema di notevole valore applicativo.
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