Accesso agli atti e diritti del consigliere comunale: l’ostensione dei nomi degli amministratori assolti nel giudizio penale

Il Consiglio di Stato (Sez. IV), sentenza n. 8406/2025: legittimo oscurare i dati sensibili negli atti richiesti dal consigliere comunale

27 Aprile 2026
Modifica zoom
100%

Indice

Con la sentenza del Consiglio di Stato (Sez. IV), del 30 ottobre 2025, n. 8406, il giudice amministrativo di appello ha stabilito che il diritto di accesso del consigliere comunale non è illimitato: quando le informazioni richieste non sono necessarie all’esercizio del mandato elettivo, l’Ente locale può (e deve) oscurare i dati personali dei soggetti coinvolti nei documenti ostesi.

Un caso particolare

Un Consigliere comunale ha chiesto all’Ente l’ostensione delle delibere che avevano disposto il rimborso delle spese legali di un amministratore in un procedimento penale per un fatto giuridicamente rilevante connesso alle funzioni esercitate. L’Ente locale aveva fornito le informazioni richieste ma con oscuramento del nome dell’amministratore coinvolto nonché delle persone che avevano sporto denuncia. Il Consigliere ha, quindi, agito davanti a Tribunale amministrativo di primo grado al fine di ottenere le deliberazioni richieste in chiaro, ossia senza alcun oscuramento dei dati sensibili. Il Tribunale amministrativo di primo grado ha accolto il ricorso del Consigliere affermando che “al consigliere comunale non può essere opposto un diniego che non sia motivato puntualmente e adeguatamente” e “nella specie, come emerge ex actis, il diniego è motivato esclusivamente con riguardo alla necessità di salvaguardare la riservatezza di terzi (in particolare dell’amministratore comunale e del dipendente del medesimo Ente locale interessati dalla documentazione di cui è richiesta l’ostensione)”.

Tale motivazione è stata giudicata illegittima anche alla luce dello stesso art. 43 del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), atteso che l’esigenza di assicurare la riservatezza degli atti oggetto di accesso e il diritto alla privacy dei terzi è già salvaguardata dall’art. 43, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ove prevede che i consiglieri stessi siano tenuti al segreto nel caso in cui accedano ad atti che incidono sulla sfera giuridica e soggettiva di terzi.

Qual è il comportamento adeguato che deve tenere l’Ente locale in questa circostanza?

La vicenda e la decisione del Consiglio di Stato

Consulta l’approfondimento del nostro esperto

>> Rimborso spese legali: il consigliere comunale non ha diritto all’ostensione dei nomi degli amministratori assolti nel giudizio penale a cura di V. Giannotti.

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento