Indice
- Le modifiche del Senato al Decreto Sicurezza
- Il contesto normativo: quattro capi per un intervento strutturale
- Fermo preventivo, armi bianche e daspo urbano: le novità operative
- Tutela legale delle forze dell’ordine e reclutamento: gli impatti sulla PA
- Indicazioni operative per Comuni e Amministrazioni
- Le modifiche del Senato al codice della strada
Il d.l. 23/2026 (A.C. 2886), approvato dal Consiglio dei ministri e ora all’esame del Parlamento, introduce un pacchetto organico di norme in materia di ordine pubblico, tutela delle forze di polizia e gestione del personale delle Amministrazioni di sicurezza. Il provvedimento incide su quattro assi principali: contrasto alla criminalità diffusa, garanzie procedurali per gli operatori di polizia, reclutamento del personale e disciplina dell’immigrazione.
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PER APPROFONDIRE:
– Il Decreto Sicurezza approvato dal Consiglio dei ministri: la riforma punto per punto;
– Decreto Sicurezza pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Le modifiche del Senato al Decreto Sicurezza
Nel corso dell’esame in prima lettura, il Senato ha apportato numerose modifiche al testo originario del d.l. 23/2026. Di seguito le principali:
- Art. 1 — Strumenti da taglio: ampliata la fattispecie penale sulle lame pieghevoli, estendendo il divieto anche alle lame apribili con una sola mano e dotate di meccanismo di blocco, oltre al solo meccanismo a scatto previsto dal testo originario;
- Art. 5, comma 1-ter — Stupefacenti: introdotta la facoltà per i Comuni di promuovere iniziative locali di contrasto allo spaccio e al consumo di droghe;
- Art. 6, comma 7-bis — Sicurezza urbana: inserita una disciplina specifica per il contrasto all’attività abusiva di parcheggiatore e guardiamacchine;
- Art. 8-bis — Trasporto valori: istituite aree di carico e scarico riservate ai veicoli adibiti al trasporto valori;
- Art. 11 — Lesioni personali: estesa la tutela penale rafforzata, originariamente prevista solo per docenti e dirigenti scolastici, anche al personale impegnato nei servizi di trasporto pubblico;
- Art. 14, comma 2-bis — Vigili del fuoco: aggiunte disposizioni sulla tutela legale e sulle assunzioni e i trasferimenti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- Art. 19-bis — Polizia di Stato: introdotta la disciplina del collocamento in disponibilità dei dirigenti della Polizia di Stato;
- Art. 21, comma 8-bis — Guardia di finanza: prevista la proroga del mandato del Comandante generale della Guardia di finanza;
- Art. 21-bis — Guardia di finanza: inserito un articolo autonomo con misure urgenti per la funzionalità del Corpo;
- Art. 27-bis — Vittime del dovere: introdotta una tutela specifica della mobilità del personale appartenente alle categorie delle vittime del dovere e assimilate;
- Art. 30-bis — Immigrazione: disciplinati i rimpatri volontari assistiti, materia non presente nel testo originario;
- Art. 30-ter — Immigrazione: introdotto il procedimento davanti al magistrato di sorveglianza per l’espulsione di detenuti stranieri.
Il contesto normativo: quattro capi per un intervento strutturale
Il d.l. 23/2026, elaborato dal Servizio Studi del Parlamento nel dossier n. 651/1 del 17 aprile 2026, si articola in trentatré articoli distribuiti in quattro capi. Il Capo I affronta la sicurezza pubblica in senso stretto; il Capo II interviene sulle garanzie procedurali nelle indagini in presenza di cause di giustificazione e sulle funzionalità delle forze di polizia; il Capo III disciplina il funzionamento del Ministero dell’Interno e le misure per le vittime del dovere; il Capo IV, infine, introduce disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale. L’impianto si innesta su una normativa preesistente (dalla l. n. 110/1975 al codice di procedura penale) con modifiche puntuali su singoli istituti, alcune delle quali già emendate nel corso dell’esame al Senato.
Fermo preventivo, armi bianche e daspo urbano: le novità operative
Sul versante della sicurezza pubblica, l’art. 7 introduce l’accompagnamento coattivo negli uffici di polizia, fino a 12 ore, per chi, in occasione di manifestazioni pubbliche, presenti elementi fattuali concreti di pericolo per il pacifico svolgimento dell’evento. La misura si affianca a un potenziamento dei poteri di perquisizione già previsti dall’art. 4 della l. n. 152/1975.
L’art. 1 trasforma da contravvenzione a delitto il porto ingiustificato di lame superiori a otto centimetri, con pena fino a tre anni di reclusione; dopo l’esame al Senato la novella è estesa anche a lame pieghevoli di almeno cinque centimetri apribili con una sola mano.
L’art. 4 amplia il daspo urbano alle stazioni ferroviarie, agli aeroporti, ai porti e ai mezzi di trasporto pubblico locale, estendendolo anche ai minori sopra i 14 anni.
Tutela legale delle forze dell’ordine e reclutamento: gli impatti sulla PA
L’art. 12 introduce l’istituto dell’annotazione preliminare: quando un fatto di reato risulta commesso in presenza di un’evidente causa di giustificazione (legittima difesa, adempimento del dovere), il pubblico ministero non procede all’iscrizione ordinaria nel registro degli indagati, ma utilizza un registro separato con termini di indagine più celeri. L’art. 14 rafforza la tutela legale e il rimborso delle spese per il personale delle forze di polizia, delle Forze armate e dei vigili del fuoco.
Sul fronte del personale, gli artt. 17-24 intervengono con misure di semplificazione concorsuale e riorganizzazione dei ruoli per Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria. L’art. 27 disciplina il collocamento presso le Pubbliche Amministrazioni delle vittime del dovere e del terrorismo.
Indicazioni operative per Comuni e Amministrazioni
Le disposizioni del d.l. 23/2026 producono effetti diretti su alcune aree di attività degli Enti:
- Uffici di polizia locale e sicurezza urbana: recepire le nuove definizioni di zone a vigilanza rafforzata (art. 4) nelle ordinanze prefettizie e aggiornare le procedure per il daspo urbano esteso.
- Uffici del personale: monitorare le modifiche ai profili concorsuali e alle carriere interne dei corpi di polizia (artt. 17-24) per allineare le procedure di mobilità e collaborazione interistituzionale.
- Uffici legali e anticorruzione: acquisire il testo aggiornato dell’art. 335 c.p.p. nella versione introdotta dall’art. 12 per valutare l’impatto sulle procedure di segnalazione e cooperazione con l’autorità giudiziaria.
- Servizi demografici: verificare le disposizioni del Capo IV in materia di centri di accoglienza (art. 30) e rimpatri volontari assistiti (art. 30-bis) per i Comuni coinvolti.
Il provvedimento è in corso di conversione.
Le modifiche del Senato al codice della strada
Nella seduta del 17 aprile 2026 il Senato della Repubblica ha approvato il decreto legislativo 23/2026, il testo dovrà poi essere approvato anche dall’altro ramo del Parlamento, ma per la ristrettezza dei tempi (il termine per la conversione scade il 26 aprile) riteniamo non ci sia spazio per ulteriori correttivi e così è largamente verosimile che il testo approvato dal Senato verrà, come si dice, blindato alla Camera per una rapida e definitiva conversione in legge.
Le modifiche sono molte, anche se la maggior parte prive di un effettivo rilievo sostanziale, soprattutto in tema di porto di armi da punta e da taglio, ci sono però alcune modifiche rilevanti che riguardano proprio il codice della strada e che, come sempre, corredano l’intervento di urgenza in ambito sicurezza urbana e pubblica in generale.
Consulta lo speciale del nostro esperto Massimo Ancillotti:
>> Pacchetto Sicurezza: ancora inevitabili modifiche al codice della strada.
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