Valutazione della performance dei segretari comunali: non basta il sindaco, serve l’OIV

L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 6109/2026 chiarisce il ruolo dell’Organismo Indipendente di Valutazione: senza il suo coinvolgimento, la procedura è viziata e l’indennità di risultato non può essere erogata

17 Aprile 2026
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L’ordinanza della Corte di Cassazione (Sezione lavoro) del 17 marzo 2026, n. 6109 ha fissato un principio destinato a incidere concretamente sull’organizzazione degli Enti locali: la valutazione della performance del segretario comunale non può essere rimessa alla sola discrezionalità del sindaco.
I giudici di legittimità chiariscono che il coinvolgimento dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) non è facoltativo, ma costituisce un passaggio tecnico imprescindibile per la legittimità dell’intero procedimento e per l’erogazione dell’indennità di risultato.

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Il quadro normativo: Sindaco valuta, OIV garantisce

Il punto di partenza è l’articolo 99 del Testo Unico degli Enti Locali (d.lgs. n. 267/2000), che stabilisce la dipendenza funzionale del segretario comunale dal sindaco. Questa norma attribuisce all’organo politico la competenza formale sulla valutazione.

Tuttavia, il d.lgs. n. 150/2009 (la cosiddetta riforma Brunetta sulla misurazione e valutazione della performance) assegna all’OIV un ruolo tecnico che non può essere aggirato.
L’art. 14 del d.lgs. 150/2009 attribuisce all’OIV compiti specifici e vincolanti: monitorare il sistema di valutazione; garantire la correttezza dei processi di misurazione; proporre la valutazione annuale dei dirigenti di vertice. Il parere dell’OIV sull’aggiornamento del sistema di misurazione è espressamente definito vincolante.

La sentenza della Corte d’Appello aveva valutato la legittimità della procedura guardando solo alla discrezionalità del sindaco, senza verificare se l’OIV fosse stato concretamente coinvolto e quali fossero state le sue risultanze.

L’indennità di risultato: tre condizioni da rispettare

L’articolo 42 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001 stabilisce che l’indennità di risultato non può essere erogata automaticamente per il solo servizio prestato. Devono essere soddisfatte tre condizioni cumulative:

  • determinazione preventiva dell’ammontare della retribuzione di risultato, nei limiti delle risorse disponibili;
  • assegnazione formale e preventiva di obiettivi specifici e misurabili, distinti dall’ordinaria attività istituzionale;
  • valutazione annuale degli obiettivi raggiunti, condotta con gli adattamenti previsti dal Titolo II del d.lgs. 150/2009.

Una relazione consuntiva redatta in assenza di obiettivi previamente assegnati non costituisce titolo sufficiente per l’erogazione dell’emolumento. Lo ha ribadito con chiarezza anche la Corte dei Conti dell’Emilia Romagna (delibera n. 46/2020).

Cosa devono fare concretamente gli Enti locali

La sentenza impone agli Enti locali una revisione delle proprie prassi operative. In particolare, ogni Comune deve verificare che il proprio sistema di valutazione rispetti i seguenti elementi:
1) presenza e regolare istituzione dell’OIV o del Nucleo di Valutazione;
2) coinvolgimento effettivo dell’OIV nella procedura di valutazione del segretario, non solo formale;
3) metodologia coerente con il d.lgs. 150/2009, adattata alla specificità del ruolo di vertice del segretario;
4) obiettivi assegnati ex ante, misurabili e distinti dai compiti istituzionali ordinari.

Inoltre: la valutazione effettuata dal solo sindaco, senza il supporto tecnico dell’OIV, espone l’Ente al rischio di contenzioso e può rendere illegittima l’erogazione dell’indennità di risultato, con possibili profili di danno erariale.

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