Il panorama della responsabilità amministrativa e amministrativa contabile per chi opera nella Pubblica Amministrazione è cambiato radicalmente.
Con l’entrata in vigore della legge 1/2026 del 22 gennaio 2026, la tutela assicurativa personale per danni erariali che possono essere commessi contro lo Stato, non sarà più una libera scelta del dipendente pubblico, ma diventa un requisito di legge imprescindibile.
Chi sono i soggetti interessati?
Il nuovo obbligo di polizza non riguarda solo i vertici, ma si estende a chiunque abbia ruoli di gestione o maneggi fondi pubblici. Nello specifico, la normativa colpisce:
– Settore Sanitario: Dirigenti medici con ruoli gestionali, direttori sanitari e amministrativi di ASL ed enti del SSN.
– Enti Locali: Funzionari di Comuni, Province e Regioni.
– Gestione Fondi: Responsabili di procedimenti amministrativi e soggetti che operano con i fondi del PNRR e PNC.
Un requisito per poter lavorare
La vera rivoluzione sta nella natura vincolante della polizza: senza una copertura adeguata, non è più possibile assumere né mantenere il proprio incarico. Gli enti pubblici hanno ora il compito di verificare che il personale già in servizio sia regolarmente assicurato, aggiornando di conseguenza i protocolli di assunzione.
Il “Doppio Binario” della Responsabilità
Un errore comune è pensare che, con la nuova legge che identifica meglio il concetto di colpa grave, il rischio per il dipendente pubblico sia limitato.
La giurisprudenza sottolinea invece l’autonomia tra i diversi tipi di responsabilità:
– Responsabilità Amministrativa: Gestita dalla Procura regionale presso la Corte dei Conti, solitamente legata alla colpa grave per danno erariale.
– Responsabilità Civile: Gestita davanti al giudice ordinario per le azioni di rivalsa dell’ente, che può scattare anche in caso di colpa lieve.
Cosa significa concretamente per un dipendente pubblico?
Un funzionario pubblico rientrante in una delle categorie sopra indicate, potrebbe trovarsi a rispondere del 30% del danno davanti alla Corte dei Conti( o max fino a un danno pari a un anno del suo stipendio) come sancito dal decreto 1/2026 ma subire anche una successiva azione civile per la parte rimanente del 70% del risarcimento.
È un rischio concreto che richiede una protezione specifica e non una generica polizza RC professionale di colpa grave.
Consigli per una gestione corretta
Se da un lato gli Enti pubblici sono chiamati ora a controllare la validità delle polizze dei loro dirigenti con responsabilità erariale e aggiornare i regolamenti interni, dall’altro i dipendenti interessati dal nuovo decreto, hanno l’obbligo di documentare con estrema cura ogni decisione amministrativa e verificare costantemente che la propria polizza sia allineata ai nuovi standard.
I medici e dirigenti con responsabilità amministrativa di strutture sanitarie pubbliche devono invece distinguere tra il rischio professionale clinico (tutelato dalla Legge Gelli-Bianco) e quello amministrativo-gestionale, coordinando le coperture personali con quelle della struttura.
Soluzioni sul mercato
Nonostante il mercato assicurativo sia ancora in fase di assestamento e non ci siano ancora ad oggi soluzioni adi polizze che riescano a coprire il doppio binario della responsabilità amministrativa e civile con un’unica copertura, realtà come Assigeco S.r.l. si sono già mosse per offrire prodotti pienamente conformi alla Legge 1/2026, distribuiti digitalmente in tutta Italia.
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