Con la sottoscrizione del CCNL del comparto Funzioni Locali 2022-2024 e del CCNL Area Funzioni Locali 2022-2024, firmati il 23 febbraio 2026, si è riaperto il dibattito su chi possa partecipare alle relazioni sindacali negli Enti locali.
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Il problema si è posto con particolare intensità perché i nuovi contratti non sono stati sottoscritti all’unanimità da tutte le organizzazioni sindacali. Questo ha generato numerosi quesiti rivolti all’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni), chiamata a chiarire quali soggetti possano prendere parte ai tavoli negoziali e alle procedure partecipative nei luoghi di lavoro.
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Chi partecipa alla contrattazione: le regole per personale e dirigenti
Per il personale non dirigente, l’Agenzia riprende l’articolo 7, comma 2, del CCNL comparto Funzioni Locali che stabilisce che i soggetti titolari delle relazioni sindacali sono due:
- la RSU (Rappresentanza sindacale unitaria) presente nell’Ente;
- i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL.
Questo significa che la partecipazione ai tavoli di contrattazione integrativa, nonché alle procedure di informazione e confronto, è riservata alle organizzazioni che hanno sottoscritto il contratto collettivo.
La disciplina per il personale dirigente, regolata dal CCNL Area Funzioni Locali prevede invece che partecipino:
- i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL;
- le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) costituite specificamente per l’area dirigenziale dalle organizzazioni sindacali rappresentative ammesse alla trattativa nazionale.
L’impostazione conferma la centralità del sistema di rappresentanza delineato dal decreto legislativo n. 165 del 2001, che disciplina il lavoro pubblico.
Il quadro giuridico e le implicazioni per le Amministrazioni
L’ARAN chiarisce inoltre che la giurisprudenza costituzionale sull’articolo 19 dello Statuto dei lavoratori non incide sul lavoro pubblico. Secondo la Cassazione (sentenza n. 3095/2018) e la Corte Costituzionale (sentenza n. 156/2025), infatti, la disciplina contenuta nel decreto legislativo 165/2001 rappresenta una normativa speciale rispetto a quella prevista per il lavoro privato.
Ne deriva che le Pubbliche Amministrazioni devono attenersi alle regole contrattuali stabilite nei CCNL del comparto e dell’area dirigenziale. Inoltre, l’articolo 40 del decreto legislativo 165/2001 stabilisce che le Amministrazioni sono tenute ad applicare i contratti collettivi dalla data della loro sottoscrizione definitiva, assicurandone l’osservanza.
“Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l’osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.”
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