Giovedì 5 febbraio il Consiglio dei ministri ha approvato diversi provvedimenti di cui si parlava negli ultimi giorni, oltre al decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio per favorire la parità retributiva, c’è un grande pacchetto sicurezza promosso dal Governo e formato da un disegno legge e un decreto legge.
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Indice
- Il decreto legge è costituzionale?
- Come funzionerà il fermo preventivo?
- Lo scudo legale per le forze dell’ordine
- Stretta sulle armi bianche: dal reato contravvenzionale al delitto
- Allargato il daspo urbano
- Rendere più difficile manifestare
- Arresto in flagranza differita
- Dopo il decreto legge, anche il disegno di legge sulla sicurezza
Il decreto legge è costituzionale?
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell’autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle Forze di polizia e del Ministero dell’interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale
Erano giorni che si attendevano le norme ufficiali che avrebbero composto il suddetto decreto, dopo che il Presidente della Repubblica Mattarella aveva discusso con i rappresentanti del Governo in carica per smussare parti del decreto legge ritenute incostituzionali. In particolar modo, dopo la stretta del Presidente, è stata tolta dal testo la misura fortemente richiesta dalla Lega che mirava a far istituire una cauzione preventiva per chi organizza le manifestazioni per poter ripagare gli eventuali danni a posteriori. Misura giudicata ai limiti della costituzionalità.
Rimanendo nel contesto delle manifestazioni, rimane però un’altra disposizione fortemente discussa: il fermo preventivo.
Queste misure sono una risposta agli scontri durante il corteo di manifestazione in sostegno del centro sociale Askatasuna a Torino, scontri molto violenti ai danni della Polizia e dei manifestanti di cui sono circolati video e foto molto cruente e hanno portato addirittura il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a respingere pubblicamente come «insinuazioni indegne» le dichiarazioni che le violenze a Torino fossero state organizzate o tollerate dal governo per agevolare il dl sicurezza stesso. Carlo Nordio, in conferenza stampa esaspera i toni invocando le BR “Cerchiamo, con un’attività di prevenzione e di repressione, di evitare che quei tristi momenti si ripetano”. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una dichiarazione sui suoi social ha elogiato l’operato come tassello della più grande strategia del Governo: “Con i provvedimenti approvati oggi rafforziamo gli strumenti per prevenire e combattere la criminalità diffusa” soprattutto dopo gli eventi di Torino che la premier ha commentato dichiarando che “queste persone agiscono come da nemici dello Stato”.
Nel frattempo le opposizioni hanno presentato una risoluzione unitaria con 11 impegni che chiedeva di rinunciare al cosiddetto “dl sicurezza” così come impostato dal governo, giudicato repressivo e fuori dal perimetro costituzionale.
Il testo chiedeva anche di porre fine alla decretazione d’urgenza “in materia di ordine pubblico”, privilegiando iniziative legislative parlamentari che consentano un reale confronto democratico nel rispetto della Costituzione. il rientro degli agenti impegnati in Albania, per rafforzare gli organici in Italia, più risorse e tutele per le forze dell’ordine senza comprimere le garanzie costituzionali.
Come funzionerà il fermo preventivo?
Anche il fermo è stata modificato sulla base delle indicazioni del Quirinale.
Mira a proteggere le Forze dell’Ordine coinvolte nelle manifestazioni agendo preventivamente: in presenza di specifiche condizioni, gli agenti possono trattenere le persone sospette, prima della manifestazione, fino a 12 ore per accertamenti.
Tale misura scaturisce laddove ci sia una fondata e comprovata motivazione per ritenere che la persona possa mettere in atto condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione.
La motivazione può essere ricondotta al possesso di determinati strumenti, oggetti o materiali richiamati da norme già esistenti (articoli 4 e 4-bis della legge 110/1975 e articoli 5 e 5-bis della legge 152/1975), potenziali armi e precedenti penali o segnalazioni di polizia per reati di violenza contro persone o cose commessi in manifestazioni negli ultimi cinque anni.
Inoltre gli agenti di pubblica sicurezza possono procedere all’immediata perquisizione sul posto per accertare il possesso di armi, esplosivi o strumenti di effrazione.
Lo scudo legale per le forze dell’ordine
Viene prevista una maggiore tutela legale per gli agenti che commettono reati durante il loro servizio, anche ricorrendo all’uso delle armi, per stato di necessità (per reagire a una situazione di pericolo concreto).
La novità principale risiede nella gestione delle indagini sull’uso legittimo delle armi: qualora sussistano evidenti cause di giustificazione (come la legittima difesa o l’adempimento di un dovere), il Pubblico Ministero non procederà all’iscrizione immediata nel registro degli indagati, ma utilizzerà un modello di annotazione separato.
Oltre alla tutela legale, il decreto mira a rafforzare la capacità di risposta dello Stato attraverso lo snellimento delle procedure assunzionali per le Forze di Polizia e l’estensione dei programmi di inserimento nella PA per le vittime del dovere e i loro familiari.
Sul fronte del contrasto al crimine diffuso, segnaliamo infine la procedibilità d’ufficio per il furto con destrezza di beni sensibili, come documenti e strumenti digitali, e l’attivazione della Croce Rossa per le urgenze umanitarie legate al nuovo Patto europeo sulla migrazione.
Stretta sulle armi bianche: dal reato contravvenzionale al delitto
La modifica principale riguarda la natura giuridica dell’illecito: il porto senza giustificato motivo di strumenti atti a offendere (come i coltelli con lama superiore agli otto centimetri) viene trasformato da contravvenzione a delitto, con pene che possono raggiungere i tre anni di reclusione.
Il divieto si estende a tipologie specifiche come i coltelli a scatto o a farfalla e agli strumenti occultati, colpendo anche le vendite online ai minori. Di particolare impatto per le famiglie è l’introduzione di una sanzione amministrativa pecuniaria (fino a mille euro) a carico dei genitori o dei tutori dei minori che commettono tali reati.
Allargato il daspo urbano
Il decreto introduce una configurazione più stringente per il controllo del territorio, conferendo ai Prefetti il potere di individuare aree urbane caratterizzate da elevata criticità criminale.
All’interno di queste “zone a vigilanza rafforzata”, si potrà intervenire con il daspo urbano: l’allontanamento di soggetti già denunciati nell’ultimo quinquennio per reati specifici, qualora la loro condotta sia valutata come compromettente la fruizione degli spazi comuni.
La novità è che il daspo urbano viene esteso anche a stazioni ferroviarie, aeroporti, porti e mezzi di trasporto pubblico locale; questa disposizione si applica anche ai minori (sopra i 14 anni) che siano stati denunciati o condannati negli ultimi cinque anni per reati commessi durante manifestazioni pubbliche o per reati inerenti all’ordine pubblico e alle armi.
Rendere più difficile manifestare
Un’altra delle novità di maggior rilievo è l’inasprimento delle sanzioni per l’omesso preavviso al Questore in occasione di manifestazione, se prima questo era un adempimento formale, ora diventa sostanziale per la legittimità dell’evento.
Il legislatore introduce una specifica fattispecie penale per chi partecipa alle manifestazioni utilizzando caschi protettivi o qualunque altro mezzo volto a rendere difficoltoso il riconoscimento. Condotte per cui è introdotto l’arresto in flagranza.
Inoltre, il giudice può vietare la partecipazione a riunioni pubbliche in caso di condanna per reati gravi per un periodo da 1 a 3 anni e per verificare ciò potrà essere richiesta la firma durante tali assemblamenti.
Arresto in flagranza differita
Viene istituita anche l’estensione dell’arresto in flagranza differita, uno strumento che permette alle autorità di procedere al fermo entro le 48 ore dal compimento dell’illecito, laddove la responsabilità emerga con certezza da documentazione video-fotografica.
La misura viene applicata per:
- danneggiamento aggravato in occasione di manifestazioni pubbliche;
- fuga di chi non si ferma all’alt delle forze di polizia;
- reati di lesioni;
- violenza o resistenza commessi ai danni di docenti, dirigenti scolastici e addetti alla rete ferroviaria nell’esercizio delle loro funzioni oltre che ai danni delle forze dell’ordine o del personale sanitario.
Dopo il decreto legge, anche il disegno di legge sulla sicurezza
Disposizioni in materia di sicurezza e per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle forze di polizia e del Ministero dell’interno
Il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri affianca alla normativa d’urgenza altri interventi strutturali sul lungo periodo: la creazione della “rete territoriale per l’alleanza educativa” introduce un modello di governance finanziato per connettere famiglie, scuole e istituzioni, con l’obiettivo di “arginare il disagio e la devianza giovanile nelle periferie”.
Il ddl vuole contrastare l’occupazione con nuove tutele per i proprietari degli immobili. Viene meno il vincolo che limitava lo sgombero d’urgenza alla sola “abitazione principale”, e viene quindi esteso a tutte le tipologie di immobili del denunciante. Le forze di polizia, previa autorizzazione del pubblico ministero, potranno così intervenire immediatamente per lo sgombero (qualunque immobile sia e di qualunque uso).
Infine, il testo introduce una specifica circostanza aggravante per i delitti contro la vita, l’incolumità individuale e la libertà morale commessi ai danni di iscritti all’albo dei giornalisti o direttori di testata nell’atto o a causa della propria attività.
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