La soppressione dell’avvocatura comunale non può essere il frutto di una scelta meramente discrezionale o scarsamente argomentata, ma deve poggiare su una motivazione solida, coerente e rispettosa dei principi di ragionevolezza e imparzialità. È questo il principio affermato dal TAR Calabria, Reggio Calabria (Sez. I) del 5 gennaio 2026 n. 4, che interviene su un tema delicato dell’organizzazione amministrativa degli Enti locali.
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Il caso: dalla rimozione del legale alla soppressione dell’ufficio
Il giudice amministrativo ha accolto integralmente le doglianze del ricorrente, annullando gli atti impugnati. Già in sede cautelare era stato riconosciuto il fumus boni iuris, poi confermato nel giudizio di merito. Secondo il TAR, l’Amministrazione comunale ha esercitato la propria discrezionalità in modo improprio, basando la decisione non su un’analisi complessiva della struttura dell’ufficio legale, ma su una valutazione indiretta dell’operato del singolo dipendente.
Tale impostazione è stata giudicata insufficiente e viziata sotto il profilo motivazionale, soprattutto alla luce del fatto che l’avvocatura comunale era stata ricostituita in epoca recente nell’ambito di una riorganizzazione finalizzata al contenimento della spesa e al miglioramento dell’efficienza amministrativa.
Le ragioni della sentenza e i limiti alla discrezionalità dell’Ente
La sentenza richiama, infine, un principio ormai consolidato: la presenza di uffici legali interni agli enti pubblici risponde non solo a esigenze funzionali di assistenza e difesa in giudizio, ma anche a logiche di economicità dell’azione amministrativa.
La gestione diretta del contenzioso, infatti, consente spesso un risparmio significativo rispetto al ricorso sistematico a incarichi esterni. Proprio per questo, conclude il TAR, la scelta di sopprimere un’avvocatura comunale richiede una motivazione rafforzata, capace di dimostrare in modo puntuale la convenienza, la coerenza e la neutralità dell’opzione organizzativa adottata.
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