Fonti rinnovabili e aree non idonee: i limiti alla potestà legislativa regionale

Approfondimento sull’orientamento espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza del 16 dicembre 2025 n. 184

30 Dicembre 2025
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Con la sentenza del 16 dicembre 2025 n. 184, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di ampie parti della legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, censurando in particolare le disposizioni che introducevano un divieto generalizzato di installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili nelle aree qualificate come non idonee. Il giudice delle leggi ha chiarito che la qualificazione di non idoneità non può assumere natura sostanzialmente preclusiva, traducendosi in un divieto automatico ed ex ante, ma deve conservare una funzione eminentemente procedimentale, rilevante all’interno della valutazione autorizzatoria caso per caso. In questa prospettiva, la Corte ha affermato un principio di sistema destinato a incidere in modo significativo sull’equilibrio tra tutela del territorio e promozione della transizione energetica.

Indice

Fonti rinnovabili: il quadro eurounitario e il ruolo della legislazione statale e regionale

La pronuncia si colloca all’interno di un contesto normativo e valoriale nel quale la transizione energetica rappresenta uno dei pilastri della politica ambientale e di sviluppo economico dell’Unione europea. La promozione delle fonti rinnovabili è qualificata dal diritto eurounitario come interesse pubblico prevalente, sicché le scelte normative interne devono risultare coerenti con tale obiettivo. La Corte ricorda che, pur potendo gli Stati membri individuare aree sottratte alla presunzione di interesse pubblico prevalente, ciò è consentito solo in circostanze specifiche, debitamente giustificate e nel rispetto dei criteri di proporzionalità e ragionevolezza. In questo quadro si inserisce il decreto legislativo n. 199 del 2021, che affida alle regioni il compito di individuare le aree idonee, precisando tuttavia che tale individuazione incide sulle modalità procedimentali e sull’accesso a regimi semplificati, ma non sulla possibilità in sé di realizzare impianti FER. Da qui l’affermazione netta secondo cui la qualificazione di un’area come non idonea non può mai tradursi in un divieto assoluto.

Tutela dell’affidamento e limiti agli effetti retroattivi della legge regionale

Particolarmente rilevante è il passaggio della sentenza dedicato alla tutela del legittimo affidamento degli operatori economici. La Corte ha ritenuto costituzionalmente illegittima la disciplina regionale nella parte in cui estendeva il divieto anche ai procedimenti autorizzativi in corso o travolgeva, salvo il limite della modifica irreversibile dello stato dei luoghi, i titoli abilitativi già rilasciati. Una simile previsione, priva di un fondamento tecnico o scientifico puntuale, è stata giudicata irragionevole e lesiva della certezza del diritto, in contrasto con l’art. 3 della Costituzione. Il principio del legittimo affidamento, quale corollario della ragionevolezza, impone infatti che il legislatore non incida in modo sproporzionato su situazioni consolidate attraverso meccanismi automatici e retroattivi.

>> CONSULTA IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE DEL 16 DICEMBRE 2025 N.184.

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