Sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025 è stata pubblicata la legge 2 dicembre 2025, n. 182, recante «Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese», in vigore dal 18 dicembre 2025.
La nuova legge introduce un ampio pacchetto di misure volte a modernizzare i rapporti tra Pubblica Amministrazione, cittadini e imprese, con interventi che incidono in modo diretto su edilizia, attività produttive, commercio, sicurezza urbana, scuola, sanità, logistica e turismo.
Indice
La digitalizzazione dei processi pubblici
Una parte significativa della legge riguarda la digitalizzazione dei processi pubblici. Si valorizzano strumenti telematici nella formazione di atti, nella trasmissione di certificazioni e nelle modalità di autorizzazione. Tra le più innovative:
- La digitalizzazione integrale degli avvisi e delle autorizzazioni in materia di morte, cremazione e polizia mortuaria (artt. 36 e 37);
- La telecertificazione medica tramite sistemi di telemedicina (art. 58);
- La digitalizzazione degli avvisi di ricevimento postali, con firma elettronica qualificata (art. 49);
- La semplificazioni per gli adempimenti che richiedono software gestionali o interoperabilità tra piattaforme (art. 46);
- La digitalizzazione del settore scolastico (art. 51), con iscrizioni telematiche, integrazione delle attestazioni d’esame e accesso tramite SPID o CIE.
Edilizia: nuove specifiche per il silenzio-assenso
L’articolo 40 introduce misure di semplificazione in materia di permesso di costruire immobili vincolati, in particolare, una novità di primo piano riguarda il permesso di costruire: l’art. 40 chiarisce quando, in presenza di vincoli idrogeologici, ambientali o paesaggistici, è comunque possibile la formazione del silenzio-assenso se tutti gli atti di assenso esterni siano già stati acquisiti e validi andando a modificare la normativa vigente: il d.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380.
Qualora l’immobile oggetto della domanda di permesso di costruire sia soggetto a vincoli di assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241: tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell’ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona.
Eccezione per la formazione del silenzio assenso sulla domanda di permesso di costruire nel caso in cui per il medesimo intervento siano stati già acquisiti e siano in corso di validità i relativi provvedimenti formali previsti dalla normativa vigente e rilasciati dall’autorità preposta.
Semplificazioni, modulistica unica, riduzione degli oneri
La legge dedica una parte rilevante al comparto produttivo e commerciale, introducendo:
- Uniformazione della modulistica SUAP e SUE su tutto il territorio nazionale;
- Semplificazione delle procedure per avvio, subingresso, ampliamenti e trasferimenti delle attività;
- Digitalizzazione integrale delle comunicazioni, notifiche e dichiarazioni;
- Rafforzamento dei procedimenti automatizzati per attività a partecipazione debole;
- Regole chiare sulle conferenze intersettoriali tra enti, per evitare contrasti interpretativi.
- Misure specifiche per turismo, logistica urbana, trasporto di persone, servizi educativi e sanità territoriale, nell’ottica di ridurre la frammentazione normativa.
Monitoraggio delle Amministrazioni: una PA più veloce
Una novità di rilievo è l’istituzione di un monitoraggio nazionale dei tempi procedimentali, che consente allo Stato di verificare la performance delle Amministrazioni e intervenire nei casi di disallineamento significativo. Inoltre riforma pone particolare rilievo anche sul versante dei controlli pubblici, con:
- Potenziamento dei controlli digitali e documentali;
- Maggiore integrazione con le banche dati nazionali (ANPR, SUAP, INI-PEC, Catasto);
- Nuove forme di responsabilità organizzativa per ritardi o irregolarità nei procedimenti;
- Accesso più semplice agli atti tramite sistemi digitali.
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