In ragione del contrasto interpretativo, i magistrati contabili della Sardegna hanno infatti rimesso la questione di massima alla Sezione Autonomie, affinché sia stabilito se i resti delle facoltà assunzionali di cui all’art. 3, comma 5, del decreto legge 90/2014, possano essere usufruiti nella misura prevista nell’anno in cui si sono generati, oppure se anche ad essi debbano essere applicate le percentuali del turn over vigenti nell’anno in cui vengono utilizzati per effettuare nuove assunzioni.
I magistrati sardi attraverso la deliberazione hanno rilevato un contrasto interpretativo chiedendo di conseguenza un’analisi approfondita al fine di avere un orientamento uniforme sulle corrette modalità di quantificazione del budget assunzionale dei Comuni sopra i mille abitanti. Il quesito posto da un Comune mette in evidenza la problematica: se un Ente locale nel 2015 ha calcolato la propria capacità assunzionale al 100% della spesa dei cessati dell’anno 2014, oggi (nel 2017) questa capacità va ricalcolata con le percentuali vigenti ora oppure si utilizza il budget già quantificato e non ancora utilizzato?
>> CONSULTA LA DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI, SEZ. SARDEGNA, 28 SETTEMBRE 2017, n. 70.
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