La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima proposta dalla Sezione regionale di controllo per la Campania con deliberazione n. 24/2017/QMIG in data 8 febbraio 2017, enuncia i seguenti principi di diritto: “I compensi corrisposti a valere sui fondi strutturali e di investimento europei (SIE) in conformità con l’art. 15 del CCNL 1° aprile 1999 e con le norme del diritto nazionale e dell’Unione europea, per l’attuazione di progetti di valorizzazione della produttività individuale del personale regionale addetto alla gestione e al controllo dei fondi comunitari, selezionati dall’Autorità di gestione nel contesto degli accordi di partenariato al fine di migliorare la capacità di amministrazione e di utilizzazione dei predetti fondi, ai sensi degli artt. 5 e 59 del Reg. (UE) n. 1303/2013, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a condizione che siano congruamente predeterminati nel loro ammontare e siano diretti ad incentivare l’impiego pertinente, effettivo e comprovabile di specifiche unità lavorative in mansioni suppletive rispetto all’attività istituzionale di competenza”. “Trattandosi di gestione vincolata, i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi saranno riconosciuti nella misura dell’effettivo concorso dei Fondi SIE”.
>> CONSULTA IL TESTO DELLA DELIBERAZIONE CORTE DEI CONTI, SEZ. AUTONOMIE, 25 LUGLIO 2017, n. 20.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento