La soppressione della figura del direttore generale, nei comuni con popolazione inferiore a centomila abitanti, prevista dalla legge finanziaria 2010, concerne non solo l’ipotesi del direttore esterno, ma anche quella del segretario comunale cui è impedito di rivestire il doppio incarico. Ne consegue l’amministrazione locale non può corrispondergli alcun compenso aggiuntivo, in quanto incompatibile con la disposizione normativa che è diretta esclusivamente al contenimento della spesa pubblica. È quanto ha chiarito la sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nel testo del parere n. 593/2010, con il quale ha fatto luce sulla portata delle disposizioni in materia di soppressione della figura del direttore generale negli enti locali, previste dalla legge finanziaria per il 2010, da ultimo modificate dal decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, nella parte in cui limitano detta soppressione ai soli enti locali con popolazione pari o inferiore a centomila abitanti. Rispondendo a una richiesta del comune di Cenate Sotto (Bg), la magistratura contabile lombarda ha pertanto verificato la legittimità della circostanza se la soppressione della figura istituzionale del direttore generale concerna solo il direttore esterno, ovvero anche il doppio incarico conferito al segretario comunale in assenza di posizione direttoriale, così come prevede l’articolo 108, comma 4 del Tuel. Sulla questione, ha rilevato la Corte, si potrebbe supporre la possibilità di conferire al segretario generale anche le funzioni di direzione. Tesi, questa, che fa leva sull’interpretazione letterale della norma, valorizzando il rilievo che la norma finanziaria ha sì espunto la figura, ma non le funzioni del segretario generale in sostituzione della figura del direttore generale. Senza dimenticare che c’è l’esigenza di colmare un vuoto di competenze comunque da attribuire a una figura professionale nei comuni con meno di centomila abitanti, in relazione a funzioni imprescindibili per la gestione dell’ente locale, a meno di non voler pregiudicare l’efficienza dell’azione amministrativa. Ma il collegio non è stato di questo avviso. La disposizione contenuta nella legge finanziaria 2010, infatti, ripone la sua giustificazione nella »superficialità« di tale profilo professionale per i comuni con meno di centomila abitanti e nel conseguente risparmio di spesa. Ciò posto, sarebbe del tutto «illogico» ritenere che se da un lato è stata soppressa la facoltà di nominare un direttore generale esterno, la stessa norma possa essere aggirata attribuendo le sue funzioni al segretario comunale già collaboratore dell’amministrazione comunale. Né, ovviamente, questi potrà ottenere una retribuzione o un emolumento aggiuntivo per tali funzioni, in quanto il divieto normativo sulla maggiore spesa «deriva da una disposizione finanziaria di coordinamento della finanza pubblica che si sostituisce automaticamente alle previsioni della contrattazione collettiva relativa ai segretari». Inoltre, nessuna doglianza può essere eccepita in relazione al buon andamento dell’amministrazione comunale che verrebbe «sconvolto» da tale divieto. Infatti, le funzioni, soprattutto nei comuni più piccoli, possono essere ricondotte ai compiti «istituzionalmente attribuiti al segretario comunale ai sensi dell’art. 97, comma 4 del Tuel, laddove è previsto che egli sovraintenda allo svolgimento dei dirigenti e ne coordini le attività». In conclusione, scrive il collegio, la soppressione della figura del direttore generale, tranne che per i comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti, concerne non solo l’ipotesi del direttore esterno, ma anche quella del segretario comunale cui è impedito di rivestire il doppio incarico.
Direttori soppressi a 360 gradi
CORTE CONTI
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