L’introduzione della Scia costituisce un’azione complementare a quanto previsto dalla normativa sulla comunicazione unica (articolo 9 del decreto legge 7/2007), applicata in via ordinaria e definitiva a partire dallo scorso 1° aprile. Da quella data, per l’avvio di qualsiasi attività d’impresa (anche artigianale e sotto forma di ditta individuale, nonché per la modifica e cessazione della stessa) è necessaria la sola presentazione al registro delle imprese ( presso la Camera di commercio competente) di un modello che assolve tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione al registro delle imprese e che ha effetto, sussistendo i presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali, nonché per l’ottenimento del codice fiscale e della partita Iva. Le regole tecniche per l’attuazione del regime, per le modalità di presentazione della comunicazione unica e di trasferimento telematico dei dati tra le amministrazioni interessate (agenzia delle Entrate, Inps, Inail, ministero del Lavoro, Albo imprese artigiane) sono state definite con decreto del presidente del Consiglio del 6 maggio 2009. In particolare, il modello va inoltrato per via telematica (attraverso i sistemi Web-browser o Web-services) oppure mediante supporto informatico, con modulo firmato digitalmente da consegnare direttamente allo sportello del Registro delle imprese di competenza. A seguito dell’invio della comunicazione, il sistema rilascia una ricevuta che costituisce titolo per l’immediato avvio dell’attività di impresa. Non sarà, pertanto, possibile iniziare l’attività imprenditoriale prima della data di deposito del model-lo all’ufficio del registro. Il collegamento della comunicazione unica con la dichiarazione di inizio attività produttiva (ora segnalazione certificata) è assicurato attraverso apposite misure telematiche.
Il nuovo strumento completa ComUnica
Gli adempimenti strumentali. Partita Iva, Inps e Inail
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