Il Pgt ricomprende nel social housing tutti gli interventi che assolvono esigenze abitative – di durata indeterminata e/o a carattere temporaneo – di interesse generale per aumentare l’offerta di servizi abitativi a prezzi e/o a canoni inferiori al mercato, risultanti da appositi atti deliberativi comunali di carattere programmatico o specifico (così prevede l’articolo 9 del piano delle regole). La definizione è molto ampia e ricomprende anche gli interventi di edilizia residenziale pubblica (Erp) a totale carico dell’amministrazione e in favore dei soggetti più deboli. Il perimetro è dunque più esteso e comunque ricomprende l’insieme individuato dal legislatore con il decreto legge 112/2008 per selezionare le iniziative accessibili al sistema integrato dei fondi immobiliari di investimento che, attraverso il fondo nazionale per il social housing, vuole agevolare l’accesso all’abitazione a quelle fasce sociali (pensionati, giovani coppie, immigrati regolari, studenti fuori sede) comunque dotate di risorse adeguate a garantire una redditività di mercato all’investimento promosso dal governo col piano casa (Dpcm 16 luglio 2009). A tutte queste iniziative, il Pgt riconosce un indice edificatorio incentivante, che aumenta quello base assegnato a tutte le aree edificabili e pari a 0,5 mq/mq ovvero pari a quello espresso dalla volumetria esistente. Gli interventi di edilizia residenziale sociale dispongono infatti di un indice di 0,35 mq/mq, al quale si aggiunge un indice di 0,15 mq/mq per interventi di edilizia libera peraltro trasferibile su altre aree ma che si riduce proporzionalmente se non si completa l’indice di housing sociale. In questo modo, chi accetta di realizzare una quota di edilizia sociale ha a disposizione un indice complessivo pari ad 1 mc/mq (0,5 indice unico + 0,35 di housing sociale + 0,15 residenziale libero). Lo 0,35 mc/mq di housing sociale è di norma articolato nei seguenti indici: – 0,05 da realizzare mediante finanziamenti pubblici o privati – 0,005 minimo per edilizia in affitto concordato o moderato – 0,005 minimo per edilizia in affitto a riscatto – 0,2 massimo per edilizia convenzionata agevolata. I diritti edificatori provenienti su un’area attraverso la perequazione sono anch’essi incrementabili dal premio volumetrico previsto per l’housing sociale (come detto pari 0,35 + 0,15 ogni 0,5) così ulteriormente aumentando l’offerta abitativa residenziale. Nei piani attuativi, l’applicazione dell’indice di 0,65 ivi previsto è subordinato alla previsione di una quota (pari al 20%) di edilizia residenziale a prezzo e/o canone convenzionati.
Incentivata la realizzazione di interventi di edilizia sociale
Social housing – L’accesso al sistema integrato dei fondi immobiliari di investimento
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