Con la comunicazione di inizio lavori, il cantiere può iniziare lo stesso giorno in cui la comunicazione è depositata in comune, anche in via telematica, insieme alle autorizzazioni eventualmente obbligatorie secondo le normative di settore. Per le opere di manutenzione straordinaria, però, bisogna indicare i dati identificativi dell’impresa che realizzerà i lavori e allegare una relazione che asseveri la conformità del l’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia di legge e regolamento (piano regolatore e regolamento edilizio) sottoscritta da un professionista abilitato alla progettazione (geometra per le opere di modesta dimensione, architetto, ingegnere). Questa, in sintesi, è la procedura della comunicazione, che si frappone tra gli interventi la cui realizzazione è completamente libera (riportati nella scheda in alto) e le opere soggette a controllo comunale ridotto (Scia e Dia) e pieno (permesso di costruire). Mentre la prima versione della norma ne escludeva l’applicazione nelle regioni dotate di disposizioni sulle procedure edilizie (anche regole-fotocopia di quelle nazionali), la disciplina introdotta con la conversione del Dl 40/2010 si limita a riconoscere alle regioni a statuto ordinario il potere di estendere la liberalizzazione a interventi edilizi ulteriori e a individuare altri casi per i quali è obbligatorio trasmettere la relazione tecnica, di cui si possono anche stabilire contenuti extra. Sebbene sia possibile nutrire dubbi sulla tenuta costituzionale della previsione ? che pare invadere la competenza legislativa regionale rispetto alla definizione delle procedure edilizie di dettaglio ? l’applicazione della comunicazione è generalmente riconosciuta. Innanzitutto, la semplificazione opera nelle regioni che non hanno una disciplina specifica in materia: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Marche, Molise, Piemonte, Puglia e Veneto. Inoltre, è recepita in molte altre, e si può citare la comunicazione della Lombardia del 3 giugno 2010, per cui la modifica è «finalizzata a definire un livello minimo di semplificazione non derogabile in senso restrittivo dalle regioni». Il recepimento, peraltro, non è uniforme e talora varia da una città all’altra (si veda Il Sole 24 Ore del 13 settembre scorso). La nuova disciplina prevede una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 258 euro per la mancata comunicazione dell’inizio dei lavori o la mancata trasmissione della relazione tecnica. È tuttavia evidente che la disposizione si applica solo nel caso in cui ricorrano tutti gli altri presupposti previsti rispetto alla conformità dell’intervento alle disposizioni di legge e regolamentari locali, quindi nel caso in cui ci sia solo “dimenticati” di trasmettere le relazione. Altrimenti, se alla dimenticanza si accompagna la violazione di leggi o regolamenti, si applicheranno le sanzioni ordinarie previste dall’ordinamento, che vanno dalle sanzioni amministrative in misura fissa o correlata al maggior valore prodotto dall’abuso, alla riduzione in pristino stato e alla demolizione, fino alla perdita della proprietà del bene.
La comunicazione si confronta con i paletti locali
Piccole opere – Tra regioni e comuni
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