Secondo la circolare, si configura una fattispecie elusiva del Patto ogni qualvolta siano attuati comportamenti che, pur legittimi, risultino intenzionalmente e strumentalmente finalizzati ad aggirare i vincoli di finanza pubblica. Ne consegue che risulta fondamentale la finalità economico-amministrativa del provvedimento adottato (e la relativa motivazione). La circolare offre, al riguardo, un interessante analisi casistica.
Innanzitutto, l’elusione è spesso realizzata attraverso l’utilizzo dello strumento societario, ad esempio quando spese valide ai fini del Patto sono poste al di fuori del bilancio dell’ente per trovare evidenza in quello delle società da esso partecipate. Frequenti anche i casi di evidente sottostima dei costi dei contratti di servizio tra l’ente e le sue diramazioni societarie e para-societarie, nonché l’illegittima traslazione di pagamenti dall’ente a società esterne partecipate, realizzate attraverso un utilizzo improprio delle concessioni e riscossioni di crediti. Altre comuni modalità di elusione sono rappresentate dall’impropria imputazione di poste in sezioni di bilancio, come le «partite di giro», dalla sovrastima delle entrate correnti e dal ricorso ad accertamenti di entrate fittizie. La circolare cita, ancora, l’imputazione delle spese di competenza di un esercizio finanziario ai bilanci dell’esercizio o degli esercizi successivi, ovvero quali oneri straordinari della gestione corrente (debiti fuori bilancio). Infine, sono da ritenersi elusive, nell’ambito delle valorizzazioni dei beni immobiliari, anche le operazioni poste in essere dagli enti locali con le società partecipate per reperire risorse finanziarie senza giungere ad una effettiva vendita del patrimonio.Tali pratiche sono oggetto di un doppio controllo: da un lato, le verifiche della Corte dei conti, che possono estendersi all’esame della natura sostanziale delle entrate e delle spese escluse dai vincoli in applicazione del principio generale di prevalenza della sostanza sulla forma; dall’altro, quelle che la Rgs provvede ad effettuare, tramite i servizi ispettivi di finanza pubblica, per accertare la regolarità della gestione amministrativo-contabile delle amministrazioni pubbliche.Pesanti le sanzioni per gli enti inadempienti, che potranno essere irrogate anche a distanza di tempo, qualora la violazione emerga successivamente all’anno seguente a quello cui essa si riferisce. Chi non rispetta il Patto incappa, innanzitutto, nella decurtazione del fondo sperimentale di riequilibrio (o dei trasferimenti, per gli enti locali siciliani e sardi) fino al 3% delle entrate correnti registrate nell’ultimo consuntivo; in caso di incapienza, dei predetti fondi l’ente è tenuto a versare le somme residue, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Le altre sanzioni sono il blocco totale delle assunzioni, il divieto di ricorrere all’indebitamento e l’obbligo di contenere gli impegni di spese correnti entro la media dell’ultimo triennio. Infine, per gli amministratori in carica nell’esercizio in cui è avvenuta la violazione del Patto, è previsto il taglio delle indennità e dei gettoni di presenza, che dovranno essere ridotti del 30% rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010; la circolare precisa che tale riduzione si applica agli importi effettivamente erogati nel 2010 e quindi comprensivi anche della eventuale riduzione del 30% operata in caso di mancato rispetto del Patto negli anni precedenti. Le sanzioni sono ridotte a favore della provincia e del comune di Milano, nel caso in cui la violazione dipenda dagli oneri derivanti dall’organizzazione dell’Expo 2015.Tesoreria. È stata riproposta la norma che autorizza il Mef ad adottare misure di contenimento dei prelevamenti effettuati dagli enti locali sui conti di tesoreria statale, qualora si registrino scostamenti rispetto agli obiettivi del Patto. Tale misura, tuttavia, assume tutt’altra valenza rispetto al passato, alla luce del previsto (dal recente dl 1/2012) ritorno al vecchio regime «accentrato» di tesoreria unica. Patto regionalizzato.
Per il 2012 sono confermate le disposizioni in materia di Patto regionalizzato verticale ed orizzontale grazie alle quali le province e i comuni soggetti possono beneficiare di maggiori spazi finanziari ceduti, rispettivamente, dalla regione e dagli altri enti locali. La tempistica dei due strumenti è, però, disallineata: mentre per il Patto verticale potrà essere attuato entro il 31 ottobre, per il quello orizzontale la dead lineè fissata al 30 giugno, termine evidentemente irrealistico se si pensa che esso coincide con la scadenza per l’approvazione dei preventivi fissata dalla legge di conversione del milleproroghe. Va, però, segnalato che un ordine del giorno votato dal Senato nel corso dei lavori relativi a quest’ultimo provvedimento impegna il governo a ridefinire il timing, spostando i predetti termini, rispettivamente, al 30 novembre ed al 31 ottobre. A partire dal 2013, invece, è prevista l’introduzione del cd Patto regionale integrato, in base al quale le regioni potranno concordare con lo Stato le modalità di raggiungimento dei propri obiettivi e di quelli degli enti locali del proprio territorio.
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