Il Dl non può qualificarsi certo come una delega, per cui non è dato ricostruire i principi ai quali si intende attenere la riforma, ma alcuni spunti sono desumibili dalle dichiarazioni politiche o dalle scarne indicazioni del testo. Si legge che la disciplina futura riguarderà anche la Tares, e qui iniziano i problemi. Prima di tutto, è complicato incorporare il prelievo sui rifiuti in un tributo che, imperniato sul patrimonio immobiliare, non può che essere retto dal criterio di capacità contributiva, mentre il tributo sui rifiuti è retto dal principio Ue «chi inquina paga». Se con la riforma gli utenti del servizio di gestione dei rifiuti verseranno un importo privo di corrispondenza con il grado teorico di fruizione del servizio, il tributo sarà incompatibile con la disciplina comunitaria. Sarebbe, quindi, auspicabile che l’entrata per la gestione dei rifiuti fosse tenuta separata dalla nuova imposta immobiliare. È altrettanto evidente che una sostituzione della Tares in corso d’anno determina gravi disagi operativi. La costruzione delle tariffe Tares è assai complessa, in molti Comuni le prime rate di acconto alla fine di luglio risulteranno già pagate, ed è arduo immaginare la compensazione con un’imposta che potrebbe non avere nulla a che fare con la produzione dei rifiuti. Se invece si cambiano le regole del prelievo, mantenendolo autonomo, si rischia di vanificare tutto il lavoro svolto, con costi aggiuntivi per la collettività. Un altro elemento qualificante dovrebbe essere l’esenzione dell’abitazione principale. Ma un’imposizione locale, rappresentativa della contribuzione ai servizi comunali, non dovrebbe esentare i residenti, a pena di un’irresponsabilità degli amministratori locali. La situazione si complica se si considerano i vincoli Ue che impongono una revisione a costo zero. Il tutto in un quadro di impossibilità di programmazione dei Comuni e dei contribuenti, che a metà anno non sanno ancora quanto sarà il carico fiscale sugli immobili.
La riforma «in corsa» moltiplica i problemi
Il Sole 24 OreIl Dl non può qualificarsi certo come una delega, per cui non è dato ricostruire i principi ai quali si intende attenere la riforma, ma alcuni spunti sono desumibili dalle dichiarazioni politiche o dalle scarne indicazioni del testo. Si legge che la disciplina futura riguarderà anche la Tares, e qui iniziano i problemi. Prima di tutto, è complicato incorporare il prelievo sui rifiuti in un tributo che, imperniato sul patrimonio immobiliare, non può che essere retto dal criterio di capacità contributiva, mentre il tributo sui rifiuti è retto dal principio Ue «chi inquina paga». Se con la riforma gli utenti del servizio di gestione dei rifiuti verseranno un importo privo di corrispondenza con il grado teorico di fruizione del servizio, il tributo sarà incompatibile con la disciplina comunitaria. Sarebbe, quindi, auspicabile che l’entrata per la gestione dei rifiuti fosse tenuta separata dalla nuova imposta immobiliare. È altrettanto evidente che una sostituzione della Tares in corso d’anno determina gravi disagi operativi. La costruzione delle tariffe Tares è assai complessa, in molti Comuni le prime rate di acconto alla fine di luglio risulteranno già pagate, ed è arduo immaginare la compensazione con un’imposta che potrebbe non avere nulla a che fare con la produzione dei rifiuti. Se invece si cambiano le regole del prelievo, mantenendolo autonomo, si rischia di vanificare tutto il lavoro svolto, con costi aggiuntivi per la collettività. Un altro elemento qualificante dovrebbe essere l’esenzione dell’abitazione principale. Ma un’imposizione locale, rappresentativa della contribuzione ai servizi comunali, non dovrebbe esentare i residenti, a pena di un’irresponsabilità degli amministratori locali. La situazione si complica se si considerano i vincoli Ue che impongono una revisione a costo zero. Il tutto in un quadro di impossibilità di programmazione dei Comuni e dei contribuenti, che a metà anno non sanno ancora quanto sarà il carico fiscale sugli immobili.
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