Regolamento Privacy: in arrivo la proroga che differirà la sua piena applicabilità?

È disponibile la terza clip video della serie #VersoilGDPR – Notizie, commenti e falsi miti sul Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento Privacy) curata dal nostro esperto Avv. Ernesto Belisario. In questo episodio si affronta una delle leggende metropolitane più diffuse: arriverà una proroga che differirà la piena applicabilità del GDPR?

>> CONSULTA LA PAGINA SPECIALE DEDICATA AL REGOLAMENTO PRIVACY.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

3 thoughts on “Regolamento Privacy: in arrivo la proroga che differirà la sua piena applicabilità?

  1. il garante dice bene infatti il suo provvedimento non blocca nè rinvia l’entrata in vigore del regolamento che resta il 25 maggio nè rimanda le attività ispettive in modo tassativo di 6 mesi, ma FINO a 6 mesi:
    il suo provvedimento del 22 febbraio 2018 parla chiaro “si ritiene opportuno differire l’applicazione del presente provvedimento con riferimento a quanto sopra FINO a sei mesi dall’entrata in vigore del predetto decreto” (Provvedimento che disciplina “le modalità attraverso le quali il Garante stesso monitora l’applicazione del Regolamento e vigila sulla sua applicazione”)

    quindi l’ha scritto chiaramente il garante stesso che l’attività ispettiva è rinviata… però rinviata “FINO” a sei mesi
    che vuol dire tutto e niente….

    https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/gdpr-il-garante-privacy-differisce-di-sei-mesi-i-controlli-su-applicazione/
    in rif. alla smentita del garante:
    https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/gdpr-ecco-perche-riteniamo-ci-sia-stato-un-rinvio-dei-controlli-sulle-aziende/

  2. inoltre il provvedimento è del 22 febbraio e quella frase : “FINO a sei mesi dall’entrata in vigore del predetto decreto” è riferita appunto al “predetto decreto” ovvero al decreto di coordinamento e NON al nuovo regolamento,

    decreto che doveva essere emanato entro breve (a febbraio) cosa che non è stata fatta rimandando sino all’ultimo (tempo max 21 maggio)… quindi il conteggio dei sei mesi doveva/poteva partire prima, in ogni caso il riferimento per la partenza era il decreto

    pertanto la “smentita” del garante è di fatto corretta: il suo provvedimento non rinviava l’attività ispettiva di 6 mesi
    ma fino a sei mesi e non dall’entrata in vigore del regolamento ma dal decreto di coordinamento che ancora attendiamo….

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *