Istituito l’elenco nazionale dei componenti degli OIV: cosa cambia per gli Enti locali

a cura di Paola Morigi

Il Dipartimento della funzione pubblica, dando seguito a quanto previsto dall’art. 6 del d.P.R. 9 maggio 2016, n. 105, con il quale si erano ridefinite le competenze del Dipartimento in ordine alla misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni, ha istituito, con il decreto 2 dicembre 2016 (pubblicato sulla “Gazzetta ufficiale” del 18 gennaio 2017, n. 14), l’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance. L’iscrizione nell’Elenco diviene condizione necessaria per poter partecipare alle procure comparative con le quali si perviene alle nuove nomine degli OIV nelle amministrazioni pubbliche e interessa pertanto anche gli Enti locali. L’Elenco, che sarà articolato in fasce per tenere conto delle esperienze professionali maturate, verrà gestito con modalità telematiche al fine di renderne facile l’accesso agli enti accreditati ed ottemperare anche normative sulla pubblicità. Ma vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta.

OIV: i requisiti necessari

Per quanto riguarda i requisiti necessari per poter essere iscritti nell’Elenco, oltre a quelli generali (cittadinanza italiana o comunitaria, godimento dei diritti civili e politici, non aver riportato condanne penali o essere stati destinatari di provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale) e di integrità (non essere stati condannati per uno dei reati previsti dal libro II, titolo II, capo I del codice penale, non aver riportato condanne per danno erariale, non essere stati motivatamente rimossi come OIV da precedenti incarichi, se dipendenti pubblici non essere stati destinatari di sanzioni disciplinari superiori alla censura) sono contemplati quelli di competenza ed esperienza, richiamati all’art. 2 del decreto:

“1. essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale;
2. essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management”.

I soggetti interessati che ne hanno i requisiti e intendono iscriversi dovranno presentare la propria domanda attraverso l’apposito portale andando ad inserire tutte le informazioni richieste e compilando il curriculum vitae sul format standard impostato. Sarà poi il Dipartimento della funzione pubblica a convalidare la completezza delle informazioni fornite e a verificare, su base campionaria, che le informazioni pubblicate siano effettivamente corrette.
Gli iscritti all’Elenco nazionale dovranno provvedere all’acquisizione dei crediti formativi previsti (precisati nell’Allegato A al decreto), a mantenere aggiornata la propria posizione e a rinnovare, ogni tre anni, l’iscrizione.

Alcune osservazioni sui nuovi requisiti professionali

Esposta così per sommi capi la nuova procedura, non possiamo non effettuare alcune considerazioni in ordine alle motivazioni che hanno spinto il Governo ad intervenire sui requisiti professionali degli OIV, disciplinando una materia che, introdotta con il d.lgs. n. 150/2009 – il “decreto Brunetta” – non era mai stata effettivamente regolamentata. Infatti sul tema della performance era dapprima intervenuta la Civit predisponendo una serie di deliberazioni che indicavano come redigere i piani della performance, ma non si era mai arrivati ad esplicitare i requisiti professionali necessari per poter essere nominati membri degli OIV. Anche l’ANAC a cui erano successivamente passate le competenze della Civit, nel corso degli anni si è espressa principalmente sui temi dell’anticorruzione e degli appalti, ma non ha elaborato proprie linee guida sulla valutazione della performance.
Ora il Dipartimento della funzione pubblica che con il d.P.R. 9 maggio 2016 ha ripreso a disciplinare più nel dettaglio il tema dell’andamento dei risultati – prevedendo un maggior raccordo con il Ministero dell’economia e non escludendo la predisposizione anche di modelli semplificati che potranno essere impiegati anche per gli Enti locali di più piccola dimensione – cercherà di coordinare la materia anche avvalendosi di una specifica Commissione tecnica per la performance e  ha giustamente dato nuove disposizioni affinché siano chiari i requisiti che devono essere posseduti dagli OIV.
Possiamo anche affermare che si è scelto, per analogia, un modello simile a quello impiegato e largamente sperimentato già da diversi anni per i revisori degli Enti locali, i quali devono effettuare annualmente l’aggiornamento professionale e possono essere inclusi nelle diverse fasce dimensionali previste in relazione all’esperienza maturata.
Il decreto emanato il 2 dicembre scorso per certi versi migliora la disciplina che è prevista per i revisori locali, dal momento che contempla la possibile iscrizione con requisiti di esperienza non riconducibili esclusivamente all’attività libero professionale, come invece è previsto per i revisori(1). Si tratta di un passo importante e pertanto va dato atto alla Funzione pubblica di avere individuato in maniera corretta requisiti professionali che potranno consentire di avere come OIV persone effettivamente esperte sulla materia della performance.

Per ulteriori informazioni consulta anche l’articolo Iscrizione nell’Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione (OIV).

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