Tasi: Confedilizia, delibere in 5.220 comuni, ne mancano 659

Sono 5.220 – secondo i dati di Confedilizia – i comuni che hanno deliberato le aliquote Tasi dal 31 maggio ad oggi e nei quali, quindi, la prima rata del tributo dovrà essere versata entro il 16 ottobre. Il 18 settembre è scaduto il termine di pubblicazione per far scattare l’obbligo di versamento a metà ottobre. Tenendo conto degli altri 2.178 comuni che avevano già fissato l’aliquota, le amministrazioni che non hanno deciso – e in cui si pagherà in unica soluzione con l’aliquota base (1 per mille) entro il 16 dicembre – sono 659.

Le regole relative alla Tasi – segnala ancora la Confedilizia – non hanno alcuna influenza sull’Imu. Per tale imposta, infatti, passata la scadenza del 16 giugno per il pagamento della prima rata (pari al 50% di quanto dovuto per il 2014, determinato applicando aliquote e detrazioni stabilite per il 2013), il prossimo appuntamento è previsto per il 16 dicembre, con il pagamento del saldo del tributo, da determinarsi sulla base di quanto deciso dai Comuni per il 2014.

Quanto alla Tari (la nuova tassa sui rifiuti che, unitamente a Imu e Tasi, costituisce la Iuc), la legge prevede che sia ogni singolo comune a stabilire le relative scadenze, “prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla Tasi”.

Tra i principali comuni interessati dal pagamento di ottobre, si segnalano Roma, Bari, Catania, Verona, Padova, Palermo, Siena, Perugia, Trieste, Pescara, L’Aquila, Campobasso, Reggio Calabria, Firenze e Milano, ove l’aliquota media ammonta al 2,63 per mille.

Sono soggetti al pagamento della tassa, tra gli altri, i proprietari di prime case, ovvero dell’abitazione nella quale il proprietario sia anagraficamente residente e domiciliato (anche l’immobile abitato dall’ex moglie, laddove lo disponga il giudice, è prima casa). Laddove l’abitazione sia data in affitto, all’inquilino spetta il versamento di una quota compresa tra il 10 e il 30 per cento dell’importo complessivo stabilita dal comune; l’inquilino non è tenuto a pagare nel caso in cui il contratto di locazione sia inferiore ai sei mesi.

Ricordiamo, inoltre, che la facoltà concessa ai comuni di aumentare fino ad un massimo dello 0,8 per mille l’aliquota base (2,5 per mille) vale solo per quest’anno, ed è stata vincolata alla previsione di opportune detrazioni compensative; queste sono completamente a discrezione dell’amministrazione comunale (possono essere legate al numero dei figli, alla metratura, al quartiere e via dicendo). Di conseguenza, sarà necessario che gli interessati leggano attentamente le delibere.

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