Tarsu, rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani

Fonte: Italia Oggi

L’assimilazione comunale dei rifiuti speciali resiste alla sopravvenuta disciplina del codice ambientale. È questo il diktat della sentenza n. 92/2012 della Ctr di Catanzaro che ha disatteso la richiesta del contribuente che pretendeva di non corrispondere la Tarsu per superfici destinate ad attività commerciali superiori a mq. 750. A seguito della notifica dell’avviso Tarsu 2008 del comune di Cosenza, una società esercente l’attività commerciale di supermercato in svariati esercizi, tutti di superficie superiore a mq. 750, ricorre alla Ctp eccependo che si sarebbe verificata l’illegittimità sopravvenuta della delibera di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani. La facoltà è stata riassegnata ai comuni dall’art. 21 del dlgs n. 22 del 1997 e l’avvenuta assimilazione si pone quale conditio sine qua non per la privativa del servizio e quindi del diritto di esigere la Tarsu. Per la ricorrente, dal gennaio 2008 per effetto delle modifiche all’art. 195 co. 2 lett e) del dl n. 152 del 2006 introdotte dal dlgs n. 4 del 2008, il quadro normativo sarebbe mutato, dovendo gli enti adeguarsi alle nuove regole sull’assimilazione previste dal codice ambientale. Il correttivo del 2008 stabilisce che non sono assimilabili ai rifiuti urbani quelli che si formano nelle strutture di vendite con superficie due volte superiore ai limiti di cui all’art. 4 lett. d) del dl n. 114 del 1988 (strutture con superficie pari a mq. 450 nei comuni aventi 10.000 abitanti e pari a mq. 750 nei comuni aventi popolazione superiore). Secondo la ricorrente, la disposizione dell’art. 195 comma 2 va disancorata dalla cosiddetta Tia2 prevista dall’art. 238 del dl n. 152 del 2006 che peraltro risultava sospesa nella sua applicazione obbligatoria fino all’emanazione del regolamento ministeriale nel quale sono definiti i criteri generali per la determinazione della tariffa. L’ente impositore rispondeva sulla base della lettura della normativa in merito ai rifiuti assimilati, vista anche la confermata vigenza delle forme di prelievo in vigore (Tarsu-Tia1), per cui, solo quando i regolamenti attuativi del codice ambientale fossero stati emanati, le limitazioni alle assimilazioni avrebbero potuto avere effetto, trovando le utenze extra large (per dimensione) solo da allora una specifica disciplina di esonero. La Ctp ha accolto il ricorso, mentre il giudice di appello ha completamente riformato la sentenza. L’esame del corpus iuris proposto dal comune di Cosenza e avallato dalla Ctr di Catanzaro si dimostra puntuale e convincente. Il collegio richiama il comma 184 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006 lì dove ribadisce che, nelle more della completa attuazione delle disposizioni del dl n. 152 del 2006, il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta adottato in ciascun comune rimane invariato anche per l’anno 2007 e per gli anni 2008 e 2009, e più in particolare, la lett. b) che, in materia di assimilazione prevede la continuità applicativa delle disposizioni degli art. 18 co. 2 lett. d) e 57, co. 1 del dlgs n. 22 del 1997. La conferma ex lege del regime di prelievo vigente impedisce di disattendere l’esercitata discrezionalità regolamentare da parte dei comuni di assimilare ai rifiuti urbani quelli speciali e quindi ne ribadisce la piena valenza e intangibilità sino alla emanazione del decreto statale sui criteri di assimilazione. Giova rammentare che l’assimilazione per delibera comunale è presupposto necessario e sufficiente per l’assoggettabilità alla Tarsu delle superfici di produzione di rifiuti speciali assimilati (Cass. n. 14816/2010) e in mancanza delle indicazioni statali è necessario che la delibera di assimilazione indichi i criteri qualitativi ovvero la scelta della tipologia di rifiuti assimilabili nell’ambito dell’elenco dettato dal decreto 27/07/84 e i criteri quantitativi, cioè i limiti massimi di produzione di rifiuti speciali da parte dell’operatore economico per potersi considerare assimilati (Cass. n. 21342/2008).

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